Benefit aziendali entrano nel calcolo del TFR salvo deroga
01/11/2025
Stampa la pagina
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2489/2025, è tornata su un tema che interessa molti lavoratori e consulenti: il calcolo del trattamento di fine rapporto quando nel pacchetto retributivo compaiono benefit come alloggio o auto aziendale.
Secondo i giudici, questi vantaggi, se concessi in modo stabile e non occasionale, devono essere considerati parte della retribuzione utile al TFR, salvo che un contratto collettivo preveda espressamente il contrario. La regola di fondo è dettata dall’articolo 2120 del codice civile: il TFR si calcola includendo tutti gli emolumenti continuativi collegati al rapporto di lavoro, mentre restano esclusi solo i rimborsi spese a giustificativo.
L’ordinanza prende spunto dal caso di un dipendente trasferito all’estero, al quale era stato concesso un alloggio. La Corte ha chiarito che un benefit di questo tipo non ha natura risarcitoria, ma retributiva, perché serve a garantire al lavoratore condizioni abitative adeguate durante la permanenza fuori sede e quindi integra il compenso complessivo. Diverso è il discorso per le somme corrisposte dietro presentazione di ricevute o scontrini, che restano fuori dal calcolo.
Per i professionisti del settore giuslavoristico e per le aziende, la decisione rafforza un principio pratico: in assenza di una clausola derogatoria chiara nei contratti collettivi, i benefit continuativi incidono sul TFR. Ciò significa che i pacchetti di espatrio, così come altri strumenti di fidelizzazione basati su benefit non occasionali, comportano un impatto diretto sul trattamento di fine rapporto e sui costi complessivi a carico del datore di lavoro.
La pronuncia non introduce un principio nuovo, ma richiama alla necessità di verificare con attenzione la natura dei benefit e l’eventuale presenza di previsioni contrattuali specifiche. Per i lavoratori si traduce in una maggiore tutela: i vantaggi che accompagnano la retribuzione, se stabili e collegati all’attività, non sono extra marginali, ma concorrono a determinare un diritto economico che si consolida al termine del rapporto.