ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI. QUID JURIS IN CASO DI COPPIE SEPARATE?

di Ida Grimaldi

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L'Assegno Unico per i Figli a Carico in Italia

Il Decreto legislativo 21.12.2021 n. 230, approvato in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1.4.2021 n. 46, ha istituito  l’assegno unico e universale per i figli a carico: “unico” in quanto mira a semplificare e a potenziare il sistema dei c.d. bonus famiglia,  “universale” in quanto spetta a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale.

La provvidenza sostituisce le precedenti misure a sostegno delle famiglie con figli, quali bonus bebè o altre indennità per figli a carico (con l’unica eccezione per il bonus asilo nido), nonché gli assegni familiari e le detrazioni Irpef, misure queste che fino a marzo 2022, rappresentavano una specifica erogazione in sede di stipendio mensile: l’accredito, dunque, da ormai oltre un mese,  non avviene più in busta paga, ma su conto corrente o carta prepagata del beneficiario.

Assegno Unico Universale: Requisiti e Modalità di Pagamento

L’assegno unico universale è attribuito su base mensile per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, con importo determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore; l’importo è pari ad un minimo di € 50 ad un massimo di € 175 per ciascun figlio minorenne e ad un minimo di € 25 ad un massimo di € 85 per ciascun figlio maggiorenne (fino a 21 anni). 

Le indicazioni operative su requisiti, modalità e scadenze per presentare la domanda sono contenute nel messaggio Inps n. 4748/2021 e nella  successiva Circolare Inps n.23/2022.

Assegno Unico in Caso di Coppie Separate o Divorziate

Sin dal momento dell’entrata in vigore della normativa, sono emerse alcune problematiche applicative in caso di coppie separate o divorziate, soprattutto se in conflitto. In tali ipotesi, stando al dettato normativo, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale ed il beneficio è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Domande e Procedure per l'Assegno Unico: Messaggio Inps e Circolare

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Il punto di partenza voluto dal legislatore pare essere,  dunque, la distribuzione al 50% tra i genitori.

Ciò, tuttavia, non esclude valutazioni diverse nelle singole fattispecie concrete.

L’Inps, infatti, con messaggio n.4748/2021, ha precisato che, in caso di genitori separati o divorziati, si può scegliere, in fase di presentazione della domanda all’Inps, una delle seguenti tre opzioni di pagamento

  1. attribuzione dell‘intero importo in qualità di richiedente, dichiarando che tale scelta è avvenuta in accordo con l’altro genitore;
  2. corresponsione dell’importo dell’assegno in misura ripartita al 50% tra i due genitori, dichiarando di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota;
  3. attribuzione dell’assegno al 50% in mancanza di accordo con l’altro genitore, indicando solo le modalità di pagamento della propria quota.

Con successiva Circolare n.23/2022 l’Inps ha poi specificato che, qualora il Giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario.

I genitori, dunque, in  sede di separazione consensuale, di divorzio congiunto o di cessazione della convivenza di fatto, possono accordarsi  in modo diverso.

Lo stesso Giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di  mantenimento.

In tal caso, tuttavia,  poiché la procedura consente sempre l’opzione ripartita al 50% tra i genitori e poiché l’Inps non riceve comunicazione della decisione del Giudice, la parte interessata, per vedersi riconosciuta l’intera somma, dovrà consegnare il relativo provvedimento presso gli uffici e chiedere il rigetto della domanda eventualmente presentata dall’altro genitore.

Viceversa, in assenza di provvedimento giudiziale o di accordo, qualora uno dei due genitori indicasse nella domanda sé stesso come unico beneficiario e l’Inps erogasse l’intero assegno, l’altro può chiedere, anche successivamente, la ripartizione in pari misura.


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