Ancora modifiche al processo telematico, parliamone a Rimini

di Avv. Roberto Di Francesco

Stampa la pagina

Ci riferiamo, anzitutto, alla previsione della possibilità del deposito telematico degli atti introduttivi e non solo di quelli endoprocessuali come finora previsto.
La nuova norma sul punto pone in sostanza fine agli interventi interpretativi della giurisprudenza che, a volte sì altre volte no, hanno consentito il deposito dell’atto introduttivo o della comparsa di costituzione e risposta.
L’art. 19 del DM 83/15, invero, contiene proprio tale previsione, disciplinandola con l’inserimento del comma 1-bis all’art.16-bis del DL 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221).
Tale nuovo comma prevede letteralmente che: Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
Tale previsione normativa fa finalmente chiarezza sui dubbi interpretativi da più parte sollevati circa l’ammissibilità del deposito telematico di tali atti.


Sul punto (v. CF NEWS, Ottobre 2014) già avevamo espresso forti perplessità in ordine all’orientamento più restrittivo che non contemplava la possibilità di tali depositi, evidenziando che, anche prima della recente novella, l’art. 16-bis l. 17.12.2012 n. 221, nel prevedere l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali, non escludeva il deposito telematico degli altri e, dunque, già consentiva il deposito dei primi atti del giudizio. A tale conclusione erano peraltro giunte le numerose illuminate pronunce giurisprudenziali: “L’art. 16-bis D.L. 179/12 non prevede il deposito telematico degli atti processuali introduttivi, ma non commina alcuna sanzione di nullità in relazione a tale tipo di deposito. (cfr. ex multis Trib. Vercelli, Sez. Civ., ordinanza 04/08/2014).
L’orientamento contrario, portato avanti con irremovibilità da alcuni Uffici Giudiziari (V. tra gli altri Tribunale di Velletri Ordinanza 11 maggio 2015 che ha dichiarato inammissibili gli atti introduttivi inviati via telematica senza il decreto DGSIA), viene ora del tutto superato dalla normativa.
Pur se non obbligatorio e restando, dunque, facoltativo con la conseguente possibilità di scelta per l’utente, l’invio telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo, è sempre ammesso.
Con il nuovo comma 1-bis dell’art. 16-bis cit., insomma, tutti gli atti del processo potranno, e per gli atti endoprocessuali dovranno, essere depositati telematicamente.
Ma il recente D.L. n. 83/15 detta anche (ulteriori) norme sulla possibilità per l’avvocato di attestare la conformità delle copie degli atti processuali.
Con l’inserimento degli artt. 16-decies e 16-undecies, dopo l’art 16-octies del DL 18.10.2012 n.179, convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2012 n.221, viene, in particolare, ulteriormente disciplinata la normativa in materia di attestazione di conformità.


In particolare nell’art. 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati), viene previsto che quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, l’avvocato attesta la conformità della copia al predetto atto. E tale copia, munita dell'attestazione di conformità, equivale all'originale dell'atto notificato. Tali disposizioni si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.
Quanto alla materiale attestazione di conformità, nel successivo art. 16-undecies (modalità dell'attestazione di conformità), sono previste due ipotesi:
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. In tale ultimo caso l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa é depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
Come sopra detto, oltre che del Processo Civile Telematico, il D.L. n.83/2015, composto di 24 articoli, contiene interventi in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Quanto al PCT, data la numerosità degli interventi legislativi, a volte confusi o mal congegnati, ancora una volta ribadiamo la necessità di un non rinviabile vero codice del processo telematico.

Avv. Roberto Di Francesco – Delegato di Cassa Forense

Altri in PREVIDENZA