Agevolazioni del contributo minimo soggettivo
05/11/2018
Stampa la paginaIl Regolamento ex Art. 21 L247/2017 ha introdotto oltre l’agevolazione ex art. 7, che prevede per tutti avvocati e praticanti avvocati che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età, il diritto a fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo per i primi sei anni d’iscrizione alla Cassa, un ulteriore agevolazione ex art.9, che dà facoltà a tutti gli avvocati, percettori di redditi professionali inferiori a euro 10.330, di versare per i primi otto anni d’iscrizione alla Cassa la metà del contributo soggettivo minimo obbligatorio, fermo restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito annualmente.
Chi si avvale di tale facoltà avrà il riconosciuto un periodo di contribuzione ai fini pensionistici pari a 6 mesi, restando comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare.
L’iscritto che decida di avvalersi di detta agevolazione avrà, comunque, la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’intero anno di anzianità corrispondendo l’ulteriore 50% del contributo soggettivo dovuto entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
Entro tale periodo l’iscritto potrà generare e stampare i MAV, comprensivi di interessi ove previsti, con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre, direttamente dalla sezione “Accessi Riservati/Posizione Personale” del sito di Cassa Forense.
Di seguito vengono riportate degli schemi esemplificativi in merito alla contribuzione minima soggettiva e alle agevolazioni previste dal Nuovo Regolamento.
Dott. Gianluca Mariani - Ufficio Stampa Comunicazione e Studi Cassa Forense