Riforma forense, Annunziata Presidente Cassa Forense: «Guardiamo con fiducia al lavoro avviato»
31/08/2026
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La disciplina previdenziale delle Sta tra le questioni da definire nella fase attuativa della riforma
La riforma dell’ordinamento forense si prepara ad entrare nella sua fase più delicata. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 137 del 28 luglio 2026, e la sua entrata in vigore lo scorso 16 agosto, il quadro della delega è ormai definito: nei prossimi sei mesi il Governo dovrà tradurre i principi fissati dal Parlamento nei decreti legislativi attuativi. Con la ripresa dell’attività politica e istituzionale dopo la pausa estiva, la riforma tornerà quindi al centro dell’agenda del Ministero della Giustizia e dell’Avvocatura.
Tra i dossier destinati ad essere affrontati c’è anche quello delle forme di esercizio aggregato della professione, con un capitolo particolarmente delicato per Cassa Forense: quello previdenziale.
Il punto riguarda in particolare le Società tra avvocati (Sta): nella versione della delega, come è stato evidenziato sulla stampa (si veda articolo di Italia Oggi dello scorso 24 luglio) era prevista una disposizione – non riprodotta nel testo approvato dal Senato – che stabiliva, per le società tra avvocati, l’applicazione della maggiorazione relativa al contributo integrativo «su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’Iva», da riversare a Cassa Forense.
Una previsione che, secondo quanto assicurato alla Presidente di Cassa Forense Maria Annunziata, dovrebbe trovare spazio nella fase attuativa della riforma. È su questi presupposti che la Presidente dell’Ente guarda con fiducia al prosieguo dell’iter, confidando che in quella sede possa essere definito anche il necessario raccordo tra le nuove forme di aggregazione professionale e gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa.
Il tema si inserisce del resto in un processo di trasformazione già in corso. Il rapporto Censis realizzato con Cassa Forense ha evidenziato che l’esercizio della professione in forma aggregata possa rappresentare una delle possibili risposte alle difficoltà strutturali dell’avvocatura, in termini di competitività, condivisione di risorse e competenze e capacità di affrontare le nuove sfide del mercato. E i numeri confermano la crescita del fenomeno: le Sta sono passate dalle 310 del 2022 alle 542 del 2025. Favorire aggregazioni e strutture professionali più organizzate significa quindi accompagnare il cambiamento con regole contributive coerenti con le nuove modalità di esercizio della professione, così da mantenere un adeguato raccordo con il sistema previdenziale forense.
Pur considerando estremamente pregevole l’idea di incentivare le aggregazioni professionali, tuttavia non va tralasciato il dato secondo il quale il 66,2% degli avvocati esercita la professione in studi monopersonali.
Che ben vengano, quindi, le disposizioni che consentono l’esercizio della professione in forma societaria, purché le stesse applichino la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA
Il tema sarà quindi uno dei passaggi da seguire con attenzione posto che l’assenza di una specifica previsione normativa comporterebbe consequenzialmente minori entrate contributive per Cassa Forense, presumibilmente molto rilevanti, con grave pregiudizio per la sostenibilità dell’ente, nonché minori entrate per la finanza pubblica, tenuto che la Cassa, presso la quale i contributi devono confluire, è compresa nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.