COMPENSAZIONE CREDITI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
20/06/2023
Stampa la paginaUNA NOVITA’ APPREZZATA DAGLI ISCRITTI - RICHIESTA NUOVA FINESTRA A SETTEMBRE
La possibilità di compensare i crediti da patrocinio a spese dello stato con gli oneri previdenziali ha incontrato il favore degli iscritti.
È quanto emerge dall'esame dei dati ufficiali forniti dal Ministero Economia e Finanze che gestisce la piattaforma di compensazione dei crediti commerciali.
Nel periodo 1° marzo - 30 aprile è stata richiesta la compensazione per 8.659 fatture, pari a 12 milioni e mezzo di euro; rispetto all’anno precedente, gli avvocati hanno potuto compensare 2.6 milioni in più.
Un ottimo avvio della riforma normativa fortemente voluta da Cassa Forense e CNF, che hanno ottenuto nell'ultima legge di bilancio (art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197) la modifica dell’art. 778 l.208/2015 anche con l'aumento dello stanziamento del relativo fondo, salito da 10 a 40 milioni.
E’ infatti oggi possibile compensare i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato - ex artt. 82 e seg. del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) - maturati e non ancora saldati, oltre che per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche con i contributi previdenziali.
La possibilità di compensare i crediti con i contributi previdenziali ha consentito di estendere la platea dei destinatari consentendo anche ai colleghi che, in regime forfetario non dovevano versare IVA, sarebbero rimasti di fatto esclusi dal meccanismo di compensazione.
Dati estremamente positivi, dunque, per un sistema che ha velocizzato notevolmente i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, consentendo ai colleghi di ricevere il dovuto con oltre due anni di anticipo rispetto al passato.
Ragione per cui Cassa Forense, unitamente agli altri Organismi Forensi, ha richiesto al Ministero della Giustizia, alla Ragioneria dello Stato e al MEF una nuova finestra temporale per la compensazione dei crediti commerciali che vada dal 1° settembre al 31 ottobre 2023.
Tale seconda finestra sarà utile per poter compensare crediti maturati dopo il 30 aprile, evitando di attendere un anno per poter procedere alla compensazione.
I crediti riconosciuti dalla piattaforma del MEF sono utilizzabili in compensazione esclusivamente mediante F24 anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.
Si ricordano i codici per il pagamento tramite F24 codice Ente (Cassa Forense): 0013
E100 “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
E101 “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
E102 “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E103 “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E104 “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
E105 “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
E106 “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo