Indennità di maternità

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Le richiedenti non devono avere diritto ad altra indennità da altra struttura di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (essere cioè lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole).


Modulistica
L’indennità si ottiene su domanda, da inoltrarsi alla Cassa tramite l'apposito modulo, reperibile sul sito internet (www.cassaforense.it), debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti.
Nel caso di parto, la domanda va presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione compiuta) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
Nel caso di aborto, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'evento.
Perché sia rilevante ai fini dell’erogazione dell’indennità, l’aborto, sia spontaneo che terapeutico, deve essersi verificato tra il 61° giorno (II° mese di gravidanza) e la 26a settimana (sesto mese e mezzo) di gravidanza.
Nel caso di adozione o affidamento pre adottivo, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.
Si evidenzia che nel corso del 2011 sono state erogate circa 4778 prestazioni, per complessivi € 32.490.782,96.
Si darà conto della misura dell'indennità nel prossimo numero della presente rubrica che, quindi,

Continua…


(Rubrica a cura degli Avv.ti Cecilia Barilli, Franco Smania e Roberto Uzzau
Delegati di Cassa Forense)

 

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