Le sanzioni: profili disciplinari

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Quanto alle ultime, il riferimento generale è al canone 15 del Codice Deontologico che recita “L'Avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti”.
Sempre sotto il profilo disciplinare, le norme sono particolarmente severe nel sanzionare l'inosservanza dell'obbligo dichiarativo.
A mente dell'art. 9 della L. 141/92, infatti, l’omissione della comunicazione (Mod. 5), ovvero il ritardo dell'invio oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’Ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano deontologico.
La norma citata, inoltre, predetermina la misura della sanzione nel caso di perdurante omissione o di omessa rettifica della comunicazione in quanto, trascorsi 60 giorni dal ricevimento di apposita notifica a cura della Cassa, dispone l'inoltro di apposita segnalazione al Consiglio dell’Ordine competente “ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’Ordine con le forme del procedimento disciplinare”, e la sospensione sarà revocata solo quando l’inadempiente avrà dimostrato di aver infine assolto all'obbligo precedentemente omesso.
Le sanzioni pecuniarie si applicano sia alle infrazioni relative al dovere di comunicazione, sia all'inosservanza degli obblighi di contribuzione. L'argomento sarà trattato nei prossimi numeri e, pertanto,

Continua…

(Rubrica a cura degli Avv.ti:

Cecilia Barilli, Franco Smania e Roberto Uzzau - Delegati di Cassa Forense)

 

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