Tutela previdenziale degli sportivi: cosa cambia con la riforma del lavoro sportivo
28/10/2025
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La riforma del lavoro sportivo, attuata con il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche, ha introdotto un profondo riordino della materia, con l'obiettivo di estendere le tutele previdenziali e assistenziali a tutte le figure operanti nel settore sportivo, superando la tradizionale distinzione tra professionismo e dilettantismo.
Le disposizioni, entrate in vigore in via definitiva il 1 luglio 2023, hanno avuto un impatto significativo sulla gestione dei rapporti di lavoro e sugli obblighi contributivi.
L'INPS, con la recente Circolare n. 127 del 22 settembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina. La riforma introduce una definizione onnicomprensiva di "lavoratore sportivo", identificato come "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo".
L'aspetto più rilevante della riforma è l'istituzione di un doppio canale di tutela previdenziale, la cui scelta dipende dalla natura giuridica del rapporto di lavoro e dal settore (professionistico o dilettantistico) in cui l'attività è svolta.
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP). A tale Fondo, sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, inclusi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), che operano nel settore professionistico.
Invece, tutti i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, che operano con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o come lavoratori autonomi, sono iscritti alla Gestione Separata INPS, così come previsto dall’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 n. 335.
La riforma, inoltre, ha superato l’ impostazione di cui all’art. 67 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale prevedeva l’esenzione dell’obbligo contributivo previdenziale per i dilettanti, riconducendo i compensi sportivi a redditi da lavoro e, conseguentemente, assoggettandoli a contribuzione previdenziale, seppur con specifiche franchigie e aliquote agevolate.
La Circolare INPS chiarisce che ai lavoratori iscritti al FPSP si applica la disciplina del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 166, con una netta distinzione basata sull'anzianità contributiva maturata.
Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (Sistema Misto) Questi lavoratori, tipicamente gli sportivi professionisti del "vecchio" ordinamento, mantengono il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, i cui requisiti, per il periodo 2022-2026, sono: Età anagrafica: 54 anni (uomini e donne); Anzianità assicurativa: 20 anni di iscrizione al Fondo; Anzianità contributiva: 5.200 contributi giornalieri (pari a 20 anni di 260 giornate), versati esclusivamente per attività di sportivo professionista. Il calcolo della pensione avviene con il sistema misto (retributivo fino al 31/12/1995 o 31/12/2011 e contributivo per i periodi successivi).
Soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e nuovi iscritti dal 1° luglio 2023 (Sistema Contributivo) Per questi lavoratori, la cui pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo si applicano le regole generali previste dalla L. n. 335/1995 e dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. Riforma Fornero), sebbene con un'importante agevolazione.
Le principali opzioni sono: Pensione di vecchiaia: Si consegue, per il biennio 2025-2026, a 67 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a quello dell'assegno sociale; in alternativa, si consegue a 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva. Pensione anticipata: Si consegue, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; in alternativa, è possibile accedere a 64 anni di età con 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 3 volte l'assegno sociale.
La Circolare, inoltre, conferma l'applicazione di un rilevante beneficio per i lavoratori sportivi nel sistema contributivo, previsto dall’art. 3, co. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 166, infatti, è consentito loro di "aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni". Ciò significa che, ad esempio, un lavoratore sportivo con 20 anni di attività effettiva potrà accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata (ove previsto il requisito anagrafico) con un'età anagrafica ridotta virtualmente di 5 anni.
In ogni caso, a partire dal 1 luglio 2023, i compensi erogati nell'area del dilettantismo costituiscono a tutti gli effetti redditi da lavoro. Tale qualificazione ha dirette conseguenze sul regime di cumulabilità con le prestazioni pensionistiche. La Circolare, ancora, chiarisce che, ove previsto un divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, questo si applica anche ai redditi derivanti da lavoro sportivo, inclusi quelli da collaborazione coordinata e continuativa. Questa fattispecie riguarda i titolari di Pensione "Quota 100", "Quota 102" e "Pensione anticipata flessibile" (c.d. "Quota 103"); Pensione anticipata per lavoratori precoci ed APE Sociale.
Inoltre, è di fondamentale importanza la norma transitoria prevista dall'art. 51, co. 1-bis, del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 “Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67 TUIR , nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36 del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di Euro 15.000” Tale somma viene confermata anche dalla Circolare INPS, la quale considera redditi diversi e non rilevanti ai fini fiscali, i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti fino a 15.000 Euro.
Tale principio, di armonizzazione fiscale e previdenziale, ha lo scopo di non penalizzare i percettori di prestazioni per i rapporti iniziati sotto la vigenza della vecchia normativa. Alla luce di quanto esposto, la Riforma dello Sport ha segnato una svolta epocale nel sistema di tutele per i lavoratori del settore sportivo, estendendo l'obbligo assicurativo a una platea vastissima di soggetti precedentemente esclusi o operanti in un area di incertezza normativa.
I punti salienti da considerare sono: Estensione delle Tutele: La quasi totalità dei lavoratori sportivi che percepiscono un corrispettivo è ora soggetta a contribuzione obbligatoria, con iscrizione al FPSP o alla Gestione Separata a seconda della natura del rapporto. Scelta del Contratto: La qualificazione del rapporto come subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa assume un'importanza cruciale, determinando non solo l'aliquota contributiva, ma anche la gestione previdenziale di appartenenza e, di conseguenza, le regole per l'accesso e il calcolo della pensione.
Benefici per gli Sportivi: per i lavoratori iscritti al FPSP nel sistema contributivo, è confermata un'importante agevolazione che consente di anticipare virtualmente l'età pensionabile fino a un massimo di 5 anni. Cumulabilità e Periodo Transitorio: I nuovi redditi da lavoro sportivo sono pienamente rilevanti ai fini dei divieti di cumulo con le pensioni.