STALKING CONDOMINIALE: QUANDO LO STALKER È IL VICINO DI APPARTAMENTO
04/08/2022
Stampa la paginaDelitto di "Atti Persecutori" nel Contesto Legale
Una panoramica sulla definizione legale del delitto di "atti persecutori
Normalmente il delitto di “atti persecutori” viene associato a fattispecie ove, tra le parti, vi sono implicazioni personali derivanti da rapporti affettivi e sentimentali, o da attrazioni, gelosie e ossessioni amorose, spesso esplose a seguito di cessazioni di tali relazioni o coabitazioni; invero, tuttavia, il delitto di “atti persecutori” previsto dall’art. 612 bis c.p. va più correttamente inserito in un più ampio contesto, ovvero secondo la rubrica nei “delitti contro la libertà morale” della sezione III del capo II del Codice Penale, dunque in una più ampia serie di fattispecie.
Ampliamento del Contesto Legale
Come il delitto di "atti persecutori" rientra in una più ampia categoria di reati contro la libertà morale.
L’esistenza di una relazione affettiva o familiare costituisce, infatti, un’aggravante della fattispecie (art. 612 bis comma 2 c.p.), non la condotta tipica del reato.
A leggere il primo capoverso della norma, ciò che rileva sul piano oggettivo, alternativamente, è dunque la condotta molesta o minacciosa che:
- cagioni nella vittima ansia o paura,
- ingeneri un timore per l’incolumità propria o dei familiari
- costringa taluno ad alterare le proprie abitudini di vita.
Elementi Oggettivi del Reato di Stalking
Il reato di stalking è infatti reato a forma libera, eventualmente abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di condotte plurime.
Integrano il reato di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall'art. 612 bis c.p. che siano ripetute in un arco di tempo anche molto ristretto (Cass. pen., sez 5, n. 33563 del 16.6.2015), a condizione tuttavia che si tratti di condotte autonome e che siano caratterizzate dalla loro reiterazione nel tempo (ex multis Cass. pen., sez. 5, n. 46331 del 5.6.2013; Cass. pen., sez. 5, 54920/2016 e Cass. pen., sez. 5, n. 38306/2016).
Casi di "Stalking Condominiale"
Recentissima una curiosa pronuncia della Corte di Appello di Milano che ha esplicitamente configurato lo "stalking condominiale" (C. App. Milano, sez. I penale, n. 4256 del 9.6.2022).
Le condotte: accusare pubblicamente in assemblea altro condomino di aver sottratto soldi dalle casse condominiali, seguire il vicino all’interno degli spazi condominiali, minacciare e aggredire verbalmente il coinquilino, annaffiare le finestre d’acqua del condomino, bloccare l’accesso all’ascensore, impedire l’accesso al condominio e minacciarlo.
Comportamenti reiterati dal persecutore in un arco temporale di pochi mesi, tanto da determinare un acclarato cambiamento delle abitudini di vita della vittima, che tentava di evitare in tutti i modi di incontrare l’imputato modificando i propri orari di entrata e di uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile, preso da un palese stato d’ansia.
“Ai fini dell’individuazione dell’evento ‘cambiamento delle abitudini di vita’ occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita di cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione puramente quantitativa delle variazioni apportate” (Cass. pen., sez. 5, n. 24021 del 29.4.2014).
Applicazione del Delitto di "Atti Persecutori"
Alla reiterazione di atti corrisponde infatti nella vittima, secondo la Corte ambrosiana, “un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica” (C. App. Milano 4256/2022 cit.) che si manifesta nelle forme delle condotte tipiche dell’art. 612 bis c.p.
Oltre che nei casi di rapporti sentimentali terminati, dunque, anche nelle convivenze condominiali in cui la contiguità abitativa e le occasioni di incontro sono molto frequenti, la condotta del persecutore assume rilevanza e può portare ad integrare il delitto di “atti persecutori”.
Nella fattispecie meneghina lo stalker è stato condannato a 8 mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale.