Sentenza n. 23876/2025: la Naspi resta al lavoratore anche con contratto convertito
26/09/2025
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Con la a sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene stabilito che la Naspi, percepita dal lavoratore, non deve essere restituita nel caso in cui un contratto a termine venga successivamente convertito in rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo. Secondo i giudici, il periodo compreso tra la cessazione del contratto a termine e la pronuncia di conversione deve essere considerato a tutti gli effetti come un momento di reale disoccupazione. In quella fase il lavoratore non ha ricevuto né retribuzione né contribuzione previdenziale, ed è quindi rimasto privo di mezzi di sostentamento. Di conseguenza, la Naspi corrisposta dall’INPS risponde a un bisogno concreto e non può essere ritenuta indebita.
La decisione chiarisce inoltre che non si realizza alcuna violazione del principio di incumulabilità. La contribuzione figurativa connessa alla Naspi cessa infatti dal momento in cui ricomincia a essere versata la contribuzione effettiva legata al nuovo rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione e le retribuzioni dovute in seguito alla conversione del contratto operano su piani distinti e non si sovrappongono.
Un passaggio centrale della sentenza riguarda l’indennità “forfetaria” prevista dall’articolo 32 della legge n. 183/2010. Questa misura, dovuta al lavoratore in caso di illegittima apposizione del termine, ha natura risarcitoria e non previdenziale. La Corte precisa che il suo riconoscimento non impedisce la fruizione della Naspi: le due tutele rispondono a esigenze diverse, la prima compensando il danno da illegittima precarizzazione, la seconda garantendo un sostegno economico in assenza di lavoro. Il pronunciamento delle Sezioni Unite si inserisce in un quadro giurisprudenziale già orientato in questa direzione. Già in precedenti pronunce, come la n. 12174 del 2019 e la n. 23112 del 2020, la Cassazione aveva riconosciuto che l’indennità di disoccupazione non poteva essere restituita se percepita in periodi di effettiva mancanza di lavoro.
Per i lavoratori, si rafforza la certezza di poter conservare la Naspi anche quando, a distanza di tempo, il contratto a termine viene dichiarato illegittimo e convertito in contratto stabile. Si riafferma, pertanto, una distinzione netta tra tutela previdenziale e tutela risarcitoria: la prima legata alla protezione del reddito nei periodi di disoccupazione, la seconda destinata a compensare la violazione delle regole sul contratto a termine. Due strumenti che possono coesistere senza generare sovrapposizioni e che insieme rafforzano la posizione del lavoratore in caso di contenzioso.