Riscossione tramite ruoli esattoriali: i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo si riferiscono solo agli enti pubblici
18/12/2015
Stampa la paginaDalla lettura del testo della rubrica della norma e anche dalla lettura della stessa disposizione normativa emerge che l’art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 si riferisce e, dunque, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la Cassa Forense, trasformata in fondazione, è un ente di diritto privato.
La giurisprudenza di merito si è orientata infatti, anche di recente, per l’inapplicabilità della disposizione in questione alla Cassa Forense. Il Tribunale di Milano, tra altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 2345, ha affermato che “l’art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra CNF (la Cassa Forense, n.d.r.) che è invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova 25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013)”.
Ritiene il giudicante, nella fattispecie, che la natura di ente di diritto privato della Cassa Forense non possa essere messa in dubbio, come è del pari innegabile la natura pubblica dell’attività svolta dall’ente. La riflessione poggia sulla circostanza che, tenuto conto che l’art. 25 in questione individua espressamente e testualmente i destinatari della specifica disciplina negli “enti pubblici previdenziali”, non si può prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell’ente, muovendo dalla tipologia di personalità giuridica formalmente attribuita dall’ordinamento e non rilevando la finalità sostanzialmente pubblica dell’attività espletata dall’ente e ciò anche perché si tratta di norma da interpretarsi in senso restrittivo, con esclusione di ogni applicazione analogica o estensiva, poiché si versa nell’ipotesi di una disposizione che configura una fattispecie decadenziale.
Peraltro, nel recente passato la giurisprudenza di merito si era orientata prevalentemente nel medesimo senso, sempre sul presupposto che è chiaro e preciso il dettato della norma, tanto da non lasciare spazio a interpretazioni in senso difforme (Corte di Appello di Catanzaro n. 210/2013; Trib. Roma, n. 4011/2015; Trib. Milano, n. 3054/2015; Trib. Nola, n. 2617/2015, Trib. di Napoli, n. 5484/2015, n. 6857/2014; Trib. di Termini Imerese del 14.04.2014). D’altronde, va tenuto conto del fatto che la Cassa Forense, alla stessa stregua degli altri enti previdenziali categoriali, è stata privatizzata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e, dunque, il legislatore, allorché è intervenuto con la riforma della riscossione tramite i ruoli esattoriali, nel corso dell’anno 1999, a distanza di cinque anni dalla privatizzazione, ha evidentemente voluto riferirsi, laddove nella rubrica degli articoli cita gli “enti pubblici previdenziali”, esclusivamente a questi ultimi, proprio in ragione del fatto che la privatizzazione era intervenuta di recente e non avrebbe avuto senso il riferimento ai soli enti pubblici se non per volere circoscrivere l’applicazione della norma solo a questi ultimi.
In concreto, peraltro, la problematica più ricorrente di contenzioso riguarda i termini per l’iscrizione a ruolo degli accertamenti contributivi e a tale proposito va rilevato che l’art. 12 del regolamento delle sanzioni della Cassa Forense prevede che la riscossione a ruolo dei contributi non versati, oltre interessi e sanzioni, debba avvenire previo accertamento da parte dell’Ente. Pertanto, in ogni caso la Cassa rispetta, nella quasi generalità dei casi, anche i termini previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, pur non essendovi tenuta per le ragioni sopra esposte, poiché iscrive a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’accertamento definitivo e, per l’effetto, il termine previsto dall’art. 25 del D.lgs. 46/1999 risulta in tal modo rispettato.
Avv. Marcello Bella – Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense