RIFORMA CARTABIA E ARBITRATO: IL NUOVO POTERE CAUTELARE DEGLI ARBITRI

di Manuela Zanussi

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Per i procedimenti arbitrali instauratisi a partire dal 1° marzo 2023 la nuova formulazione dell’art. 818 c.p.c. stabilisce che “Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies”.

Si è in tal modo esteso il potere cautelare dell’arbitro a tutte le materie attribuite alla sua competenza, nei limiti della convenzione stipulata tra le parti, residuando l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 669-quinquies unicamente a un momento precedente alla nomina degli arbitri.

La dichiarata finalità della recente Riforma Cartabia di apertura e favore verso forme di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie trova riflesso anche con riguardo alla procedura arbitrale, alla quale viene attribuito un posto di rilievo nei nuovi intenti della novella legislativa.

Il processo arbitrale, le cui origini storiche sono da rinvenire nell’istituto della ricusazione del diritto romano, trova la propria fonte normativa nel Titolo VIII del Libro IV del codice di rito: trattasi, in sostanza, di un metodo alternativo di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, con il quale le parti, consensualmente tramite una convenzione di arbitrato (a seconda dei casi, denominata compromesso o clausola compromissoria), affidano a uno o più soggetti terzi, chiamati arbitri, l’incarico di risolvere la controversia con una decisione vincolante per le parti, c.d. lodo, il quale, a seconda che si tratti di arbitrato rituale o irrituale, assume valore, rispettivamente, di sentenza o di statuizione negoziale.

Evidenti i pregi di un simile strumento: la minor durata del procedimento; il contenimento dei costi; la centralità rivestita dalle parti; la possibilità di addivenire a una composizione consensuale della controversa o, in ogni caso, a un provvedimento maggiormente modellato sulle richieste delle parti; la suscettibilità del lodo di fondare l’esecuzione forzata.

Palesi, dunque, le ragioni che hanno spinto la recente Riforma del processo civile a esortare il ricorso, in generale, agli strumenti stragiudiziali di regolazione delle controversie, fornendo a tal fine un ulteriore rosa di incentivi: con riguardo all’arbitrato, basti pensare al nuovo art. 818 c.p.c., con il quale si è voluto concedere alle parti la possibilità di conferire all’arbitro il potere di concedere misure cautelari, in tal modo colmando una lacuna che differenziava il nostro ordinamento da altri sistemi di civil law (si pensi alla Francia o alla Germania) o dal regime vigente a livello internazionale (v. art. 17 e ss. “Legge Modello” UNCITRAL).

Trattasi, dunque, di una novità nel panorama nazionale, considerato che fino al 1° marzo 2023 (data di entrata in vigore della Riforma quanto ai procedimenti arbitrali ex art. 1, co. 380, lett. a) L. n. 197/2022), il previgente art. 818 c.p.c. espressamente prevedeva che “Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge”: le uniche aperture in senso opposto al dato normativo erano finora discese da quella parte di dottrina che, sfruttando la formula “salvo diversa disposizione di legge”, riteneva ammissibile la facoltà per gli arbitri di adottare provvedimenti cautelari, tuttavia, sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria mediante una procedura analoga a quella dell'exequatur.

Alle parti, pertanto, residuava unicamente l’utilizzo dello strumento del procedimento cautelare ordinario (salvo che in tema di sospensione dell’efficacia delle delibere societarie), da proporsi avanti al giudice che sarebbe stato competente a conoscere la controversia nel merito, in forza della previsione di cui all’art. 669-quinquies c.p.c., tuttavia recante in sé i numerosi inconvenienti connessi all’incardinamento di un processo avanti all’Autorità giudiziaria e ai derivanti stringenti oneri probatori.

Rimane, in ogni caso, affidata al controllo del Tribunale l’attuazione delle misure cautelari, secondo la disciplina prevista ex artt. 669-duodecies e 677 c.p.c., entrambi richiamati in materia di procedimento arbitrale dal nuovo art. 818-ter c.p.c.

Parimenti, viene rievocato l’istituto del reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c.: il neo-introdotto art. 818-bis c.p.c., infatti, stabilisce che, avverso il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare, è ammesso reclamo avanti alla Corte d’Appello competente per territorio per i motivi di cui all’art. 829 c.p.c. e per contrarietà all’ordine pubblico.

In conclusione, l’attribuzione agli arbitri del potere cautelare, unitamente al mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l'attuazione della misura eventualmente emessa, consente di colmare un’evidente lacuna, così rendendo maggiormente invitante l’istituto dell’arbitrato, al contempo evitando i pericoli derivanti dalla concessione a un soggetto privato dello ius imperii e di poteri coercitivi

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