RICONOSCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE O MORTE DI ANIMALE
28/10/2024
Stampa la paginaL’evoluzione dei valori sociali nella società confluiti nel novellato art. 9 della Carta Costituzionale devono condurre il legislatore italiano a superare l’attuale orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cassazione Sez. VI n. 26770 2018), secondo cui la sofferenza per la perdita di un animale domestico (da intendersi quale essere senziente quotidianamente interagente con "l’animale umano”), sarebbe futile, dunque non risarcibile come danno esistenziale.
E’ di tutta evidenza al contrario la prematura, illegittima interruzione del rapporto quotidiano instauratosi tra esseri senzienti umani e non umani debba essere risarcito oltre il mero valore materiale dell’essere non umano lesionato o ucciso. Si pensi alla dolorosa interruzione di quotidiane abitudini: giochi, dialoghi, accudimenti reciproci.
Ottenuto il giusto riconoscimento riparatorio (danno materiale e esistenziale), occorrerebbe infine estendere tale tutela anche a tutti gli animali con cui l’uomo interagisce stabilmente.
Così facendo ci avvicineremmo alla visione che sembrerebbe sia stata espressa da Leonardo Da Vinci: “verrà tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare e anche l’uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto”. Personalmente ritengo sia compito dell’avvocato farsi carico anche della difesa degli esseri senzienti animali che silenziosamente e, a volte invisibilmente, ci circondano.