REGIME FORFAIT E BOLLO AL CLIENTE

di Filippo Mengucci

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LE DIVERSE INTERPRETAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SULL’IMPORTO DI BOLLO CHE DIVENTA RICAVO E VA TASSATO

L’imposta di bollo che viene addebitata ad un cliente non costituisce, di norma, un ricavo imponibile ove trattasi di una mera anticipazione di somme e valori relativi a corrispettivi imponibili ai fini IVA riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del D.P.R. 633/72; ciò, sia che il committente anticipi il costo della marca da bollo o, al contrario, che detto onere sia sostenuto dall’emittente che lo trasferisce poi sul cliente finale.

L’Agenzia delle entrate, con una recente presa di posizione, ha però chiarito che l’imposta di bollo sulle fatture emesse dai contribuenti che utilizzano il regime forfettario concorra sempre e comunque a formare il reddito imponibile e vada assoggettata alle imposte sostitutive (c.d. Flat Tax).

Quanto sopra emerge dalla risposta ad interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto u.s..

Premesso che possono usufruire del regime fiscale agevolato (“forfettario”), le persone fisiche che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro, si entra nel merito della questione, afferente all’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti e ammontante a 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la solidarietà nel pagamento dell’imposta di bollo tra emittente la fattura e committente, nel caso in cui il professionista richieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo, tale riaddebito deve essere considerato “parte integrante del suo compenso”, con la duplice conseguenza che risulta assimilato ai ricavi, concorrendo alla formazione della base imponibile. Si consideri inoltre come tali somme, a detta dell’AdE, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro, utile all’accesso al regime forfettario.

L’impatto fiscale del bollo sul reddito non è di certo elevato, se non in presenza di un numero cospicuo di fatture emesse nel periodo di imposta: al totale dei bolli apposti in fattura va, quindi, applicato un coefficiente reddituale diverso per ogni tipo di attività. Per esempio per gli avvocati (del pari ad altri professionisti), il coefficiente da applicare è del 78% e sul reddito netto, l’aliquota d’imposta sostitutiva (Flat Tax Start Up 5 o ordinaria 15%).

Si rappresenta come per i soggetti forfettari si debba valutare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF 2022 relativamente al periodo di imposta 2021 l’impatto ai fini del maggior reddito di periodo.

Si consideri, infine, come dal 2022 l’Agenzia delle Entrate con l’estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche ai regimi forfettari che hanno operato oltre la soglia dei 25 mila euro nel 2021, conosce ed elabora - per ogni trimestre solare - le e-fatture trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) per determinare se su tali fatture sia stato o meno indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Se risultano emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, che non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia delle Entrate le evidenzia al soggetto che le ha emesse ai fini della pronta regolarizzazione. Del pari, l’Amministrazione avrà contezza a fine anno anche dell’importo complessivo del bollo che per i soli soggetti forfettari va computato ai fini del reddito.


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