Proroga del blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per “motivi economici” a partire dal 18 agosto

di Giancarlo Renzetti

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Il D.L. 104/20 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” prevede all’art.1 l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per ulteriori 9 settimane.  

Le diciotto settimane complessive, da utilizzarsi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, costituiscono la durata massima richiedibile con causale COVID-19. Per tali ulteriori nove settimane di trattamenti, i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale variabile tra lo zero ed il 18 % della retribuzione globale in relazione al decremento del fatturato aziendale del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

In alternativa al ricorso alla cassa integrazione, l’art.3 prevede, per i datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite  nei   mesi di maggio e giugno 2020.

A fronte di tali misure di sostegno viene confermato il blocco dei licenziamenti “economici”, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, già in vigore dal 23 febbraio 2020. 

Il  blocco comporta la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo già pendenti e l’impossibilità di intimare nuovi licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per le aziende che non abbiano esaurito l'intera possibilità dei CIG o non abbiano attivato la relativa decontribuzione.

Il datore di lavoro che, in vista del termine del “blocco” abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può' revocarlo purché', contestualmente, faccia richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro. 

Il D.L. 104/20 prevede espressamente tre eccezioni al divieto di licenziamento:

1) Cessazione definitività dell’attività dell’impresa conseguente  alla  messa  in liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attivita';

2) Accordo collettivo  aziendale  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che adericono al predetto accordo;

3) Fallimento della società. Nel caso in cui sia previsto l'esercizio provvisorio  dell'impresa,  sono esclusi i soli dipendenti che operano all’interno dei rami di impresa coinvolti nell’esercizio provvisorio. 

Alcuni commentatori hanno parlato di una proroga “mobile” del blocco dei licenziamenti. La durata del blocco è infatti legato  all’utilizzo della Cig d’emergenza o dall'esonero contributivo che potrebbe essere di durata breve, determinato dal periodo di esenzione utilizzato nei mesi di maggio e giugno.

D'altronde Mario Draghi , recentemente, ha sottolineato che i contributi a sostegno dell’economia non dureranno per sempre.

Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense


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