PROFESSIONE FORENSE E DOCENTI: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI CON L’ORDINANZA N. 12204/2025

di Gianluca Mariani

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Con l’ ordinanza n. 12204 dell’8 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e di grande rilevanza: è legittimo che un docente della scuola pubblica eserciti l’attività forense contro l’Amministrazione scolastica, suo datore di lavoro? La pronuncia fornisce chiarimenti importanti per tutti i dipendenti pubblici che esercitano una libera professione, in particolare nel settore legale.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 508, comma 15, del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che i docenti possono esercitare libere professioni compatibili con l’orario di servizio, a condizione di ottenere preventiva autorizzazione dal dirigente scolastico. Non sono previste, salvo specifiche indicazioni, limitazioni in merito alla tipologia di clienti o controparti processuali.

Il caso concreto

Nel caso analizzato, un docente abilitato alla professione forense è stato sanzionato con dieci giorni di sospensione per aver patrocinato cause contro il Ministero dell’Istruzione. Il dirigente scolastico, pur essendo a conoscenza dell’attività legale, non aveva revocato l’autorizzazione precedentemente concessa. La Corte d’Appello di Bologna aveva già annullato la sanzione, evidenziando l’assenza di divieti espressi.

Il pronunciamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare. In particolare, ha stabilito che l’autorizzazione rilasciata senza limitazioni consente il patrocinio anche contro l’Amministrazione. La semplice richiesta di chiarimenti da parte del dirigente non equivale a una revoca o modifica formale dell’autorizzazione. In assenza di espliciti divieti, non possono essere imposte restrizioni implicite in un secondo momento.

Il principio generale: il conflitto di interessi è sempre vietato

Pur avendo escluso la legittimità della sanzione nel caso specifico, la Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: nessun docente può patrocinare cause contro l’amministrazione scolastica se ciò configura un conflitto di interessi. L’autorizzazione all’esercizio della professione forense non può mai legittimare attività che violino i doveri di lealtà verso l’amministrazione.

La normativa di riferimento è chiara in tal senso:

  • L’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 vieta qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi per i dipendenti pubblici.

  • L’articolo 508 del D.lgs. 297/1994 consente l’autorizzazione solo se l’attività professionale non pregiudica il regolare svolgimento dei compiti scolastici.

  • L’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 e l’articolo 98 della Costituzione richiamano il principio generale di lealtà, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il principio di fondo è che l’autorizzazione non ha efficacia sanante rispetto a comportamenti che risultano confliggenti con gli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

Le implicazioni pratiche

La sentenza rafforza il diritto dei docenti a esercitare la libera professione, nel rispetto delle condizioni formalmente autorizzate. Non è dunque illegittimo patrocinare cause contro l’Amministrazione, salvo divieti specifici. Tuttavia, tale attività non deve mai porsi in conflitto con i doveri istituzionali del docente. I docenti devono attenersi scrupolosamente alle condizioni contenute nell’autorizzazione ricevuta e verificare che l’attività non interferisca con i principi di imparzialità e correttezza.

Il ruolo delle amministrazioni scolastiche

Per evitare contenziosi, le amministrazioni scolastiche sono chiamate a redigere autorizzazioni dettagliate, specificando con chiarezza ogni eventuale limitazione. Devono inoltre monitorare l’attività svolta dai propri dipendenti e, in caso di conflitto d’interessi, intervenire formalmente modificando o revocando l’autorizzazione. L’adozione di sanzioni disciplinari non può basarsi su presupposti non esplicitamente indicati.

Conclusione

L’Ordinanza n. 12204/2025 rappresenta un punto fermo sul tema del doppio ruolo dei docenti-avvocati. Ribadisce la necessità di provvedimenti chiari, sia per tutelare il diritto al lavoro dei dipendenti pubblici, sia per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al tempo stesso, richiama il principio generale secondo cui l’esercizio della libera professione deve sempre rispettare i doveri derivanti dal pubblico impiego.

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