PROCESSO CIVILE TELEMATICO E DECORSO DEL TERMINE BREVE PER RICORSO IN CASSAZIONE

di Rosanna Quartaroli

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L'Importanza del Termine per Ricorrere in Cassazione

L’art. 23, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) è chiaro nel disporre che:

“Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Il Ruolo delle Copie e degli Estratti Cartacei

Dal citato disposto normativo, ne consegue che il valore delle pec di accettazione e consegna, depositate in forma cartacea, senza l’apposizione dell’attestazione di conformità, godranno della medesima efficacia probatoria agli originali informatici da cui sono stare tratte se non disconosciute dall’altra parte.

Un deposito siffatto, da una parte assolve all’onere della prova dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata e, dall’altra, comporta il decorso breve del termine di impugnazione.

Efficacia Probatoria delle PEC di Accettazione e Consegna

Con ordinanza 11.5.2021 n.12396 la Cassazione ha affermato che

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazioni di conformità agli originali, ai sensi dell’art.9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n.53 del 1994……

Nella presente controversia, però, il controricorrente, che ha affermato di avere notificato  la sentenza di appello in modo da fare decorrere il c.d. termine breve, non ha assolto all’onere della prova su di lui gravante.

Notifica in Via Telematica e Prova del Perfezionamento

Infatti, la copia della sentenza (notificata a mezzo PEC) contiene in calce un’attestazione di conformità che si riferisce alla sentenza stessa ed alla relata di notifica, ma non si estende alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che sono riprodotte su un foglio a parte e successivo spillato alla decisione di appello notificata.

Ne consegue che non è stata dimostrata l’avvenuta notifica della pronuncia impugnata ai fini del decorso del c.d. termine breve e che, dunque, il ricorso per cassazione è da considerarsi tempestivo”

Stante il riportato excursus motivazione – e la ricostruzione fattuale così come desumibile dalla sentenza  –è da ritenersi che vi sia stato il disconoscimento dalla parte a cui è stata notificata la sentenza di appello.

Viene confermato, quindi, il principio già affermato da Cassazione  24.09.2018 n. 22438, nel senso che l’articolo 23, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale

“...potrà ben trovare applicazione ai fini della prova della tempestività della notificazione, in riferimento al mancato disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi pec e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente...”.

Solo in caso di disconoscimento, pertanto, il deposito cartaceo delle pec senza attestazione di conformità non prova l'avvenuta notifica della pronuncia impugnata ai fini del decorso del c.d. termine breve (60 giorni)..

                                            Avv. Rosanna Quartaroli - Foro di Ascoli Piceno.


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