NOTE ESPLICATIVE SUL NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI AREE E BANCHINE

di Pietro Luigi Matta

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In data 15 gennaio 2023 è entrato in vigore il decreto n. 202 emanato il 28 dicembre 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il “Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”.

Rileva, in particolare, il disposto di cui all’art. 2 del suddetto decreto, “Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale”, secondo cui al primo comma l'autorità concedente, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, provvede al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali, in armonia con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.

L’autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 del citato regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà prova della presentazione dell'istanza medesima.

Le domande per il rilascio della concessione demaniale possono essere presentate da imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio della suddetta autorizzazione, nonché in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

Il bando o l'avviso è pubblicato sul sito internet dell’autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Ciascuna Autorità di sistema portuale deve individuare con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche in relazione all’entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

I canoni demaniali sono costituiti da:

a) una componente fissa, stabilita tenendo conto: 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutture esistente, dell'area oggetto di concessione; 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area; 3) dell’entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;

b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell’attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità.

Ciò premesso, esaminata per sommi capi la nuova disciplina normativa, corre l’obbligo di precisare che il porto è, ai sensi dell’art. 822 c.c., annoverato tra i beni del demanio necessario: l’art. 28 del Codice della navigazione lo pone nell’alveo dei beni del demanio marittimo. La disciplina nell’ambito portuale ha subito negli ultimi anni profondi mutamenti attraverso la citata legge 28 gennaio 1994 n. 84 - Riordino della legislazione in materia portuale - che ha recepito i rilevanti indirizzi assunti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per mezzo dei quali è stata sancita l’applicabilità della normativa concorrenziale anche relativamente al settore delle operazioni e del lavoro portuale.

Pertanto, ne è seguita l’incompatibilità sia del Codice della navigazione, con riferimento alle parti in cui si ravvisano forme di monopolio del settore delle operazioni e del lavoro portuale, in contrasto con gli artt. 30, 40, 86 e 90.1 del TFE, sia del Regolamento per la navigazione marittima, per quanto concerne i disposti di cui agli artt. 152 e 156 che prevedono la riserva ai soli cittadini italiani della partecipazione alle compagnie portuali.

Indubbiamente, la Legge n. 84 del 1994 ha previsto svariate novità tra cui la riorganizzazione delle attività imprenditoriali svolte in ambito portuale, ossia le “operazioni portuali” ed i “servizi portuali”, di cui all’art. 16. In particolare, si rileva che ai sensi dell’art. 16, comma 1 della predetta legge, sono operazioni portuali, se svolte in ambito portuale il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale; sono, invece, considerati servizi portuali quelli riferiti a prestazioni di natura specialistica, complementari e accessorie alle operazioni portuali. I servizi de quibus ammessi sono individuati dalle stesse autorità portuali, o, se non istituite, dalle autorità marittime a mezzo di una regolamentazione ad hoc da emanare secondo il rispetto dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.


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