MORTE E MACROLESIONI: LE NUOVE TABELLE MILANESI PER I DANNI DEI PROSSIMI CONGIUNTI

di Francesco Carraro

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Una delle questioni più delicate e dibattute in tema di responsabilità civile e risarcimento danni è sicuramente quella della stima dei pregiudizi non patrimoniali patiti dai prossimi congiunti (c.d. vittime “secondarie”) delle c.d. vittime “primarie” (decedute o macro-lese) di un evento sinistroso.

Il metodo impiegato ormai da molti anni e -quantomeno fino al 2021- senza soluzione di continuità è quello delle “forbici” o “forchette” previsto dalle “tabelle milanesi” (elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano) la cui “vocazione nazionale” è stata sancita dalla notissima sentenza “Amatucci” della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408).

Tale metodo consiste nell’individuare un range di ristoro patrimoniale (in vil moneta, per intenderci) ricompreso tra una soglia minima e una soglia massima, variamente modulabile in ragione del caso concreto.

Tuttavia, sempre nell’edizione 2021 delle citate tabelle, l’Osservatorio ha avuto cura di precisare che il valore più basso di tali forchette non deve essere considerato alla stregua di un minimo “garantito”, ma semmai di una base di calcolo da cui partire e corrispondente al valore mediamente liquidato per la relativa categoria di soggetto leso dai precedenti giurisprudenziali in materia.

Chi esige un maggior “ristoro” deve anche allegare e dimostrare le peculiari circostanze, precipue della propria fattispecie concreta, idonee a renderlo meritevole, per così dire, di una congrua personalizzazione.

Tale puntualizzazione ha modificato non poco le abitudini consolidate in sede di transazioni stragiudiziali. Infatti, generalmente -nel corso delle trattative tra il patrocinatore del danneggiato e il patrocinatore del danneggiante (o il liquidatore della compagnia di assicurazione di quest’ultimo)- si tendeva a individuare un “punto di caduta” grossomodo corrispondente a un valore mediano tra le due soglie delle famose “forchette”. La “nuova abitudine” introdotta per effetto della precisazione dell’Osservatorio ha così sensibilmente ridotto le “aspettative” liquidatorie, precedentemente invalse nella prassi, tra le vittime di un evento.

Ad ogni buon conto, lo scenario costituito dai consolidati criteri delle c.d. tabelle milanesi (in ambito di danno non patrimoniale dei prossimi congiunti di deceduto/macroleso) è stato in qualche modo “terremotato” dalla pronuncia n. 10579 del 21/04/2021 della Suprema Corte, la quale ha messo pesantemente in discussione il metodo “meneghino”.

Ecco come si esprimono gli ermellini nella massima testé richiamata:

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘sistema a punti’ ”.

L’arresto della Suprema Corte -pur non citando direttamente le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma- le ha implicitamente chiamate in causa.

Infatti, queste ultime si reggono proprio su un metodo di calcolo “a punti”, come quello ritenuto dalla Corte più idoneo per la stima dei danni non patrimoniali di cui trattasi.

Il dibattito innescato da tale pronuncia dei giudici di legittimità è esitato in un “ripensamento” dei criteri milanesi da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano che ha pubblicato, in data 29.06.2022, le Tabelle integrate a punti in sintonia con i “suggerimenti” contenuti nella succitata sentenza di Cassazione n. 10579/2021.

Con riferimento alla liquidazione in caso di perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati, le Tabelle aggiornate del 2022 stabiliscono un “valore punto” di 3.365,00 euro. 

Il valore punto è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100. Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile (“cap”) di € 336.500,00.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto di appositi parametri indicati in tabella.

Uno di essi è (a differenza degli altri) “variabile” (modulabile da 0 a 30) al fine di poter valorizzare, in sede istruttoria, tutte le circostanze di fatto attestanti la “qualità ed intensità della relazione affettiva”.

È  indubitabile che i nuovi “meccanismi” di computo vadano nella auspicata direzione di una minor aleatorietà e di una maggior accuratezza.

Obiettivo, quest’ultimo, da doverosamente perseguirsi sempre e comunque in ambito di liquidazioni risarcitorie. Vieppiù in sede di stima delle poste di danno non patrimoniale afferenti alla -insondabile, per natura- dimensione della sofferenza interiore da perdita o lesione del rapporto parentale.


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