Mediazione: la condizione di procedibilità

di Pier Giorgio Avvisati

Stampa la pagina
foto

La condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta se la partecipazione alla mediazione obbligatoria avviene tramite il difensore a ciò delegato

Con una interessante pronuncia in data 17/12/2018 il Tribunale di Vasto (Giudice dott. Fabrizio Pasquale) ha ritenuto, in sintesi, che le parti debbano essere sempre presenti personalmente a tutti gli incontri, assistite dai legali, perché possa considerarsi ritualmente esperito il procedimento di mediazione.

La possibilità di delegare un terzo a partecipare alla procedura è possibile solamente nella ricorrenza dei seguenti presupposti: che vi sia un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo, che la persona  delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e che le sia infine riconosciuto il potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.

In nessun caso il rappresentante potrà identificarsi nella persona dell’avvocato che rappresenta e difende la parte in giudizio, neanche se munito di procura speciale notarile.

Quando, poi, l’assenza personale riguarda la parte attrice, non può considerarsi soddisfatta la condizione  di procedibilità di cui all’art. 5 D.lgs. n. 28/2010.

Il rappresentante non potrà mai identificarsi nella persona dell’avvocato in primis perché non si possono applicare analogicamente alla mediazione le norme che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore all’interno del processo stante la diversità di ratio tra  i due istituti; secondariamente perché nella mediazione la funzione dell’avvocato è di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente; in terzo luogo perché la presenza del solo avvocato impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, senza filtro dei difensori.

La procura notarile, sempre secondo la pronuncia in esame, non potrebbe avere maggiore efficacia, sotto il profilo sostanziale, della procura comunque conferita in forma scritta.

Nel caso di specie, conclusivamente, è stata dichiarata improcedibile la domanda giudiziale avendo la parte istante partecipato tramite un soggetto (il proprio difensore) non legittimato a rappresentarla, non potendo tale difetto di rappresentanza ritenersi sanabile neppure tramite la procura notarile rilasciata.

 Avv. Pier Giorgio Avvisati Vice Presidente COA Latina


Altri in DIRITTO