MEDIAZIONE DA PROPORRE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI IN CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO

di Pier Giorgio Avvisati

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Una recente pronuncia del Tribunale di Cosenza (9/6/2025 n. 990) affronta il tema della mancata partecipazione in mediazione di tutte le parti del giudizio in ipotesi di litisconsorzio necessario in materia successoria con declaratoria di improcedibilità della domanda.

La domanda trae origine da una azione promossa da due attrici, eredi, con richiesta di dichiarazione di simulazione, nullità o inefficacia di un atto di compravendita e ciò a tal fine di far ricomprendere i beni nel compendio  ereditario, procedendo con la successione legittima e ripartizione delle quote tra gli eredi tutti.

A seguito della iniziale unica domanda di divisione ereditaria da parte delle attrici, lasciando in disparte quella di simulazione con conseguente nullità  e inefficacia dell’atto stipulato, viene eccepita dai convenuti la improcedibilità della domanda e il Giudice in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.  rileva il vulnus assegnando alle parti termine di 15 giorni per avviare una nuova e completa mediazione obbligatoria.

A seguito della stessa i convenuti avanzano una nuova eccezione di improcedibilità in quanto la procedura è stata introdotta soltanto da una delle attrici a seguito della rinuncia al mandato del difensore della attrice assente, senza che sia intervenuta la sostituzione del procuratore.

Il Tribunale cosentino rileva  opportunamente che si versa in ipotesi di

litisconsorzio necessario laddove, come nel caso di specie, la domanda di simulazione della compravendita dissimulante  una donazione, sia proposta in via principale e non sia “strumentale o incidentale ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione” e ciò “integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto”, al contrario di quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato (viene richiamata Cass. 25/5/2017 n. 13145 e anche Cass. 22/7/2003 n. 11406).

Anche gli eredi del de cuius, infatti, sono successori della parte dell’accordo simulatorio e, in quanto tali, litisconsorti necessari.

Ciò comporta la necessità del contraddittorio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato o i loro eredi.

Conseguentemente “il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti” e diversamente “la mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorzi necessari … vizia l’intero procedimento e determina l’improcedibilità dell’azione” (v. Trib. Torre Annunziata sentenza 851/19 e Trib. Milano sentenza n. 1048/17).

Sussiste secondo il Tribunale una “specularità tra le parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione “visto che “seppur la fase di mediazione non  ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro”.

Nel caso in esame, puntualizza il Tribunale, il giudizio  non potrebbe neanche proseguire per la sola azione di simulazione, materia estranea alla mediazione obbligatoria, avendo le attrici proposto la domanda di simulazione quali “eredi legittimarie del de cuius e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di vendita nell’ambito della massa ereditaria  del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi”.

La stretta connessione della medesima domanda di simulazione con quelle di natura successoria, impone pertanto la previsione di “obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione”, in presenza della relativa eccezione svolta, come nella fattispecie, nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di mediazione da parte dell’attrice.

Ne deriva, stante la tempestività della eccezione, la dichiarazione della improcedibilità delle domande proposte” in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010.

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