Legge di Stabilità 2017: la ricongiunzione sarà gratuita? Ma riguarderà i Liberi Professionisti?

di Paola Ilarioni

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Con la riforma Fornero, che ha aumentato il numero degli anni utili per la pensione anticipata, la necessità di riunificare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali  è diventato un problema impellente  da parte di molti lavoratori che, anche,  a causa delle difficoltà del mondo del lavoro, si trovano a dover fare i conti con il recupero di “frammenti” di attività lavorative da ricongiungere, molto spesso con notevole esborso di denaro.
Su questo ultimo punto siamo in attesa di conoscere se oltre il cumulo gratuito siano stati adottati provvedimenti volti a rendere la ricongiunzione gratuita al pari della totalizzazione  che si ricorda viene liquidata con il sistema di calcolo contributivo.  
Ma la ricongiunzione perché è così onerosa?
Cosa  accade nel sistema previdenziale Forense?
Con la legge n. 45/1990 anche ai liberi professionisti è consentito di far confluire tutti i contributi versati presso altre gestioni previdenziali nella  Cassa cui risultano iscritti. Ciò al fine di  conseguire un unico trattamento previdenziale che spetterà al momento del pensionamento che potrà farsi valere al  possesso dei requisiti  previsti dalla gestione cui risultano iscritti.
Nel 2016 Cassa Forense garantisce il pensionamento per “vecchiaia” all’avvocato  con 67 anni di età e almeno 32 di versamenti contributivi, mentre per l’ “anzianità” occorrono 60 anni di età, 38 di versamenti contributivi e la cancellazione dagli Albi professionali.


Occorre premettere che in Cassa Forense la ricongiunzione dei periodi assicurativi in alcuni casi può comportare significativi oneri aggiuntivi, in particolare quando viene richiesta da avvocati che vantano brevi periodi di lavoro che si riferiscono ad attività prestate in età giovanile. Difatti in tali casi, i contributi versati all’epoca, anche se capitalizzati al momento della richiesta di ricongiunzione, spesso non sono sufficienti a coprire il finanziamento del beneficio derivante dall’erogazione di un importo di pensione maggiorato o addirittura un anticipo del momento in cui si accede al pensionamento.
A fronte di tale onerosità si pone il vantaggio di un unico trattamento pensionistico che sarà calcolato come se i contributi fossero da sempre appartenuti alla Cassa Forense, secondo un criterio di calcolo di tipo retributivo che come noto, può essere più vantaggioso di un calcolo di tipo contributivo.
Situazione diversa vale per coloro  che vogliono e possono ricongiungere periodi di lavoro dipendente riconducibili alla docenza.
Molti sono infatti gli avvocati interessati alla ricongiunzione di periodi di docenza che,  non incompatibili e quindi ricongiungibili, possono sovrapporsi e concorrere ad aumentare la base del reddito utile al pensionamento ma mai per aumentarne gli anni.
Da ultimo si registrano in Cassa Forense ricongiunzioni che non comportano alcun onere aggiuntivo. L’esempio è dato da professionisti che dopo una esperienza lavorativa (dipendenti, dirigenti ecc) ricongiungono il precedente periodo assicurativo.
Nella maggioranza dei casi la contribuzione versata nella precedente gestione risulta essere di molto superiore a quella che avrebbe versato a Cassa Forense il professionista, considerato che  attualmente la percentuale della contribuzione dovuta è  del 14%, nettamente inferiore a quella del 32,7% prevista, mediamente, per i lavoratori dipendenti .


Se questo vale per le ricongiunzioni “in entrata” discorso inverso va fatto per le ricongiunzioni “in uscita” che risultano sempre onerose.
Qualche cenno sul “cumulo” dei contributi versati presso varie gestioni previdenziali - al quale i quotidiani, all’indomani dell’approvazione della manovra, hanno dedicato ampio spazio - va fatto ricordando che rappresenta una modalità gratuita per raggiungere i requisiti minimi della pensione.
Il calcolo segue la regola del sistema contributivo, al pari della totalizzazione, dove ogni gestione previdenziale calcolerà, però, la propria quota con le proprie  regole vigenti al momento del pensionamento.     
L’impegno è quello  di tornare sull’argomento in quanto ad oggi (n.d.r.18 ottobre)  nulla può essere aggiunto per essere ogni discorso basato solo su anticipazioni che riguardano una più complessa riforma  del sistema previdenziale generale della quale siamo in attesa di conoscere termini, modalità di attuazione e soggetti interessati.

Dott.ssa Paola Ilarioni
Dirigente del servizio Normativa, Ricorsi e Information Center


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