LE “SANZIONI CIVILI” DELLA MEDIAZIONE

di Cristiano Pagano

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L’Istituto della Mediazione civile ha quale primario scopo teleologico il proprio successo e cioè la “Conciliazione”, ma ha necessità quale presupposto ontologico della “partecipazione” di tutte le Parti coinvolte avanti il Mediatore designato.

Senza provocare tale partecipazione ed in assenza di meccanismi che “costringano” le Parti a “sedersi attorno ad un tavolo” la Procedura di mediazione è inevitabilmente destinata a fallire.

I metodi utilizzati dal Legislatore per “convincere” (rectius costringere) o agevolare le Parti sono diversi avuto riguardo alla parte Istante e alla Parte Aderente.

Tanto è vero che il medesimo onere della “obbligatorietà”, di cui alla prima stesura del Decreto legislativo sulla Mediazione 28/2010 (di cui alla prima stesura del 2010), avrebbe dovuto lasciare il campo alla “facoltatività”, poiché risultava esplicita formulazione (vedasi lavori preparatori del decreto) la circostanza che dopo un periodo di monitoraggio dui 5 anni, si doveva auspicabilmente formare la “cultura della mediazione”, per cui l’istituto doveva traghettare da “imposizione del princeps” a “scelta ponderata”, quale principale sistema di A.D.R. e quale unica possibilità per evitare le lungaggini del procedimento civile.

Evidentemente lo stesso Legislatore italiano si è reso conto che tale anelito alla “cultura della mediazione” (sui modelli anglosassone, statunitense, giapponese, etc) non si era “ancora realizzato” (o che non si realizzerà mai!) e con la “Riforma Cartabia” si è ritenuto di innalzare l’asticella degli obblighi a carico delle Parti, con la previsione di più significative sanzioni.

Ed infatti i dati ministeriali di recente pubblicazione e riferentesi al I trimestre del 2025, asseverano e confortano il successo dell’Istituto della Mediazione civile, nel caso in cui l’aderente prosegua oltre il I incontro ed in tal caso la percentuale di Conciliazione arriva al 52,46%.

E’ da sempre chiaro a tutti (Ministero di giustizia ed operatori del diritto, nonché ai commentatori) che la strada maestra per l’azione deflattiva giudiziaria sia quella di “costringere” o “convincere” o “agevolare” la Parte aderente a “sedersi seriamente attorno ad un tavolo”, stante che la “statistica” nei grandi numeri è certamente confortante.   

In realtà occorre doverosamente premettere come il Legislatore della Riforma ha saggiamente “equilibrato” e correlato le sanzioni dovute solo per la “totale” mancata partecipazione alla mediazione, poiché basta la partecipazione “effettiva” al I incontro (personale o delegata secondo alcune caratteristiche “sostanziali”):

- per la parte Istante per ottenere la “procedibilità della domanda”;

- per la parte aderente per evitare qualsivoglia futura condanna.

Ed in tal senso, infatti, il sapiente Legislatore ha ritenuto che le “spese di mediazione” per il I incontro siano inemendabili (applicandosi in tutta la Penisola la tabella unica nazionale di cui all’allegato “A” del D.M. 150/2023, che si traduce nella maggior parte dei casi nel pagamento di € 190,32) per tutti gli Organismi di mediazione, mentre possano essere ritoccate al ribasso le spese successive al I incontro.

Per tale motivo è stata comminata, per quanto riguarda la Parte Istante, la sanzione della “improcedibilità” della domanda nel successivo procedimento civile e ciò non solo per il mancato esperimento della “mediazione”, ma anche per la mancata “presenza della parte o di un proprio delegato” (munito dei poteri “specifici” utili e necessari a conciliare: v. da ultimo Cass. Sent. 14676/2025) almeno al I incontro di mediazione (la procedibilità è soddisfatta, di converso, alla fine del I incontro esprimendo la volontà di “non proseguire”: v. da ultimo Cass. Ord. 8050/2025).

Mentre per quanto riguarda la posizione della Parte invitata (il futuro convenuto nel processo civile) il Legislatore ha scelto una sanzione ben più “lieve”: cosicchè era a tutti ben chiaro che vi fosse una netta sperequazione tra le Parti a tutto vantaggio degli Invitati, che di fatto potevano evitare di aderire alla mediazione (si vedano a tal proposito i dati rilevati dalla Rilevazione periodica del ministero di Giustizia), affidandosi alla vecchia stesura del Decr.legisl. 28/2010, che rendeva la sanzione (il versamento di un importo pari al C.U. in favore dell’Erario) per un verso “blanda” e per altro verso “comunque solo in rari casi imposta”.

Tanto che la Corte dei Conti ebbe modo di “bacchettare” i giudici italiani, poiché dai dati si rilevava una disapplicazione di fatto delle condanne e di conseguenza dei mancati introiti in favore delle casse statali.

Consapevole di ciò, la “Riforma Cartabia” ha ritenuto di riformulare totalmente le sanzioni a carico dell’Invitato non comparso ed inserendolo nel nuovo articolo 12-bis Decr. legisl. 28/2010.

Innanzi tutto è doveroso precisare che le sanzioni sono rivolte solo alla parte che si è resa “colpevole” di disertare totalmente la mediazione (solo quando è condizione di procedibilità e cioè per le materie obbligatorie, per le mediazioni delegate dal Giudice e quando esiste la cd. clausola di mediazione nei contratti) e si costituisca invece nel giudizio, poiché nel caso in cui rimarrà contumace le sanzioni non saranno applicabili: sostanzialmente il Legislatore ha inteso colpire solo Chi si sia dimostrato “disinteressato” alla Mediazione ed invece interessato al processo e, comunque, fatta salva la prova contraria (l’assenza colpevole deve essere senza giustificato motivo).  

Invero il Legislatore sia ante “Riforma Cartabia” che post, ha proposto (oggi nell’allocazione geografica dell’art. 12-bis comma I cpc) anche una particolare sanzione dalla quale far dipendere la valutazione della prova in senso analogo all’art. 116 comma II cpc.

Tuttavia tale disposto non è altro che un empty box, in perfetta gemellanza alla disapplicazione giurisprudenziale dell’art. 116 comma II cpc: risulta, infatti, ampiamente pacifico come tale valutazione “virtuale” del Giudice non sia stata quasi mai applicata, ma non è questo il luogo per relazionarne i complessi motivi.  Si parla, infatti, in dottrina a proposito della valutazione del Giudice ex art. 116 cpc di “valutazione di condotta qualificata”, come ad es. nel caso di mancata comparizione delle parti o mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del difensore ex artt. 183 o 420 cpc, che non può avvenire neanche virtualmente nel caso di contumacia (rectius mancata costituzione).

Ebbene il Legislatore della Riforma ha da un lato raddoppiato la sanzione, precedentemente prevista, che passa al doppio del Contributo unificato del valore corrispondente a quello del giudizio in corso.

Tuttavia non sono stati rari, in questi 15 anni di esperienza, i casi giurisprudenziali ove è stata rigettata la richiesta alla condanna al C.U. dell’assente alla Mediazione, motivandolo con il difetto di legittimazione attiva del Richiedente.

Pertanto si è evidenziato, a volte, un corto circuito per cui da un lato ed in effetti la Parte non ha un interesse economico a richiedere la condanna dell’avversario, poiché non ne riceve alcun beneficio pro domo sua, ma dall’altro anche quando la richiede, il Giudice potrebbe denegarla (come potrebbe concederla anche ex officio e quindi in assenza di alcuna richiesta della Parte) adducendo la mancanza di “interesse” (art. 100 cpc), poiché il beneficiario è indiscutibilmente l’Erario.

Per sopperire anche a tale situazione, è stato aggiunto il comma III all’art. 12-bis Decr.legisl. 28/2010, che innanzi tutto subordina la concessione alla “richiesta” (art. 99 cpc) della Parte e quindi rientra nel concetto di “disponibilità” e aggiunge un ulteriore requisito (rispetto alla condanna al C.U. in favore dell’Erario, che è svincolata dall’esito del giudizio), che è la “soccombenza” della parte che non abbia partecipato al I incontro di mediazione.

Tale nuovo istituto sanzionatorio sta iniziando a muovere i primi passi e si registrano le prime sentenze di accoglimento (che evidentemente risultano abbastanza “odiose economicamente” per i condannati), ma è evidente che preliminarmente dovranno essere gli avvocati a farne richiesta quale “domanda accessoria” alla domanda principale e nel rispetto delle medesime forme.    

Un caso per tutti, fra i primi in ordine cronologico, è quello del Tribunale di Palermo (Sentenza 4942 del 15/10/2024), che ha dato applicazione a tale strumento sanzionatorio a carico della Parte che “non ha partecipato al I incontro di mediazione”.

Tale sanzione “aggiuntiva” (determinanda dal Giudice nel massimo delle spese legali) è in favore della Parte Istante della mediazione, ma che sia risultata anche “vittoriosa” nel procedimento giudiziale.

Pertanto al ricorrere di entrambi i requisiti (mancata partecipazione alla mediazione e soccombenza), il Giudice “può” (mentre in favore dell’Erario “deve”) disporre anche tale sanzione che si può considerare “accessoria” all’ulteriore condannatorio (petitum e spese legali), ma che certamente se fatta oggetto di orientamento diffuso e dominante dei Tribunali potrà indurre il “riottoso ed indolente” partecipante alla mediazione a non più disertare l’Istituto principe della deflazione della Giustizia in Italia.

E’ di tutta evidenza che il diffondersi dell’applicazione (con il contributo dell’Autorità giudiziaria), di entrambe le sanzioni previste dall’art. 12-bis, potrà certamente accrescere in misura importante la percentuale di partecipazione alla Mediazione di quelle categorie di soggetti (Istituti bancari e Finanziari, Aziende Ospedaliere pubbliche, Compagnie assicurative e Condomini), che finora hanno, nei 15 anni di vita della “Mediazione civile”, ostinatamente disertato (anche) il I Incontro, così facendo relegare le rispettive materie obbligatorie (controversie bancarie ed assicurative, responsabilità professionale medica e condominio) agli ultimi posti delle statistiche ministeriali per “partecipazione” e con ovvie conseguenze in ordine al “mancato effetto deflattivo” della Mediazione in tali materie, stante la colpa dei soggetti istituzionalmente deputati a ricevere le richieste dei Terzi.

Infine non può evidenziarsi che la concreta applicazione da parte dei Tribunali di quanto disposto anche dall’ultimo comma dell’art. 12-bis  e cioè la comunicazione all’Autorità garante (quindi Banca d’Italia per la Banche, Corte dei Conti per le Aziende ospedaliere pubbliche e Ivass per le Assicurazioni) ai fini dell’ulteriore importante sanzione ivi disciplinata, completa il panorama degli strumenti “sanzionatori” voluti dal Legislatore della “Riforma Cartabia” al fine di provocare e realizzare l’effetto “deflattivo” auspicato. 

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