Le misure“sblocca cantieri”

di Avv. Maria Annunziata

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Il Codice degli Appalti di nuovo sotto la scure legislativa.

Il tranchant intervento correttivo disposto con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha interessato una parte sostanziale del Codice, sospendendo, in via “sperimentale”,l’efficacia e l’operatività -almeno fino al 2020 o fino alla modifica integrale del Codice dei Contratti – di alcune rilevanti disposizioni (obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di rivolgersi a centrali appaltanti; obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo Anac; divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori).

Nel dichiarato intento di promuovere strumenti di semplificazione e di sburocratizzazione,sono state, tra le altre,introdotte le seguenti disposizioni:

  • Sono state rielaborate le soglie per l’affidamento dei lavori, lasciando inalterato il solo affidamento diretto da 0 a 40.000 euro; da €  40.000 ed € 150.000, è stato previsto l’affidamento diretto per i lavori, previa valutazione di almeno tre preventivi,“ove esistenti”; per le forniture e i servizi è previsto il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, “ove esistenti”, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia. Per i lavori compresi tra € 150.000 ed € 350.000 è stata prevista una procedura negoziata previa consultazione, “ove esistenti”, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia, e comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Per i lavori compresi tra €350.000 e  € 1.000.000 è prevista la procedura negoziata a inviti, tuttavia con la previsione che i soggetti da invitare alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori,“se esistenti”.
  • Le stazioni appaltanti dispongono l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del prezzo più basso, oppure alla stregua del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta. La disposizione pone quindi due scelte, alternative e discrezionali, per la P.A..
  • Il limite del subappalto è stato aumentato dal 30% al 40% e non è più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta.
  • E’ stata introdotta la possibilità di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori con procedura negoziata (c.d. appalto integrato) con possibilità per la P.A. di corrispondere direttamente al progettista la propria quota del compenso.
  • E’ stato introdotto il “collegio consultivo tecnico” al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, da nominare prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto stesso e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.
  • E’ stato eliminato l’obbligo di scegliere i commissari tra i soggetti esperti, iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, fermo restando l'obbligo di individuare gli stessi in base a criteri di competenza e trasparenza, preventivamente disciplinati da ciascuna stazione appaltante.
  • Per la individuazione  delle offerte anomale, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sono stati individuati nuove modalità di calcolo e le ipotesi di esclusione automatica.
  • È stato espunto il rito “superaccelerato” negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione sui ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo.
  • Le “riserve” possono riguardare anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ed è stato conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario.
  • E’ stata prevista la eliminazione delle linee guida Anac, da sostituire con un Regolamento Unico che avrà il compito di definire anche i livelli e i contenuti della progettazione, da adottare entro la metà di dicembre 2019.

La semplificazione e l’accelerazione sono strumenti di grande valenza giuridica e culturale, ma solo se accompagnate da un approccio sistematico che sia in grado di garantire tutele, controllo, trasparenza, garanzia dei diritti.

Altrimenti si rischia di trasformare la estrema “elasticità” tecnica nel rischio, non del tutto trascurabile, di possibili facilitazioni per sistemi corrotti o monopolistici.

Avv. Maria Annunziata - delegato Cassa Forense

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