La rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del Giudice: Le Sezioni Unite “Bajrami”

di Domenico Zaffina

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(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 n. 41736)

Tra diversi dettati fondamentali, il vigente c.p.p. in particolare si regge su principi di oralità, concentrazione, formazione della prova nel dibattimento, immediatezza e immutabilità del Giudice che presiede alla formazione della prova e che decide il processo.

Nelle intenzioni del Legislatore il sistema doveva realizzare la prossimità del Giudice alle attività dibattimentali e consentire decisioni scevre da vizi legati all’imperfezione e/o alla trasformazione del ricordo o alla dispersione di elementi di valutazione della genuinità della prova che solo nell’immediatezza possono essere percepiti e mantenuti inalterati.

Il mutamento del Giudice persona fisica è una sopravvenienza che irrompe nel predetto sistema e che in quell’ottica va arginata in funzione dell’anzidetta finalità e il correttivo è rappresentato dalla rinnovazione dell’attività istruttoria.

La sentenza c.d. “Bajrami” interviene su questi aspetti e, tra diverse nuove coordinate suscettibili di consistente approfondimento, afferma che il principio dell’immutabilità deve abbracciare non solo la fase di formazione della prova bensì anche la fase precedente dell’ammissione della prova stessa.

Ancorché la portata innovatrice del suddetto principio possa sembrare un passaggio solamente formale in quanto apparentemente attenuato dall’inciso secondo il quale

“fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati”,

va detto che l’anticipazione fino alla soglia della dichiarazione di apertura del dibattimento e di ammissione delle prove dell’efficacia del principio dell’immutabilità del Giudice costituisce il presupposto per il riconoscimento alle Parti di una nuova facoltà -ulteriore rispetto alla già nota possibilità di richiedere la reiterazione di attività istruttoria già compiuta e che qui viene sottoposta a un più disciplinato e restrittivo vaglio di esperibilità- che è quella di procedere con la richiesta di nuova prove.

Detta richiesta ovviamente dovrà essere formulata seguendo le regole del codice di rito, ad esempio se si volesse indicare un nuovo teste si dovrebbe procedere al deposito della lista nei termini di cui all’art. 468 c.p.p. ove si fosse a conoscenza del cambiamento del giudicante e dell’udienza in cui avverrà, oppure chiedendo termine in udienza ove il mutamento avvenga senza preavviso e senza prevedibilità.

Dunque una nuova opportunità che, come sempre, richiede comunque al difensore attenzione e prontezza di reazione. 

Avv. Domenico Zaffina - foro di Lamezia Terme 

 


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