LA RESPONSABILITÀ PENALE PER L’INFORTUNIO SUL LAVORO DERIVANTE DALL'OMISSIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO

di Emanuele Nagni

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Con la sentenza n. 24417, emessa il 26 maggio 2021 e depositata lo scorso 22 giugno, la quarta sezione penale della Suprema Corte ha evidenziato ancora una volta come non sia in alcun modo possibile prescindere dall’attività formativa del lavoratore al fine di assicurare una tutela preventiva della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Infortuni sul lavoro responsabilità del datore di lavoro 

Invero, la pronuncia ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui sussiste una piena responsabilità del datore di lavoro che non adempie, direttamente e/o tramite i propri dipendenti, agli obblighi di informazione e formazione.

Ebbene, nel caso di specie, il rimprovero penale per l’occorso infortunio sul lavoro si è eretto sulla sussistenza della colpa specifica derivante dalla negligenza del lavoratore che, nell’ambito dell’esecuzione delle proprie mansioni, ha realizzato una condotta imprudente, intesa alla stregua di «conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi» (Cass. Pen., Sez. IV, 19 maggio 2015, n. 39765).

Nel precedente grado di giudizio, la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, co. 1 e 2 c.p. cagionato ai danni del lavoratore.

Quest’ultimo, infatti, nel corso dello svolgimento dei lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa mediante l’installazione di reti, cadeva all'indietro verso valle e impattava contro le rocce, a seguito dell’incauta e fatale decisione di calarsi verso il basso per mezzo dello scorrimento della doppia corda, ma in assenza di un dispositivo di blocco.

Pur essendo stata esclusa dai giudici del merito la rilevanza eziologica di taluni profili di colpa specifica, il rilievo causale era stato rinvenuto nell’assenza di un nodo di arresto, nell'utilizzo di una corda eccessivamente corta e, nondimeno, nella mancanza in capo al lavoratore di una formazione adeguata e mirata soprattutto alle procedure di salvataggio, quale obbligo del datore di lavoro concernente l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi a mente dell'art. 116, co. 2 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Alla luce di tale disciplina, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro titolare della ditta incaricata della protezione della parete rocciosa, ha colto l’occasione per sottolineare come l’adempimento di un simile obbligo non resti in alcun modo escluso in presenza di una notevole conoscenza da parte del lavoratore, né «per effetto di una lunga esperienza operativa», né «per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro» (Cass. Pen., Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 49593; 12 febbraio 2014, n. 21242).

 


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