La repressione penale dell’evasione fiscale: il nuovo istituto della confisca per sproporzione

di Luca Stramare

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A seguito della recentissima conversione in legge del Decreto Fiscale 2019 (D.L. 124/2019) il legislatore tributario ha inteso “rafforzare e razionalizzare la risposta sanzionatoria” (così la relazione tecnica), nella repressione delle condotte a rilevanza penale, intervenendo sul testo del D.lgs. 74/2000.

In particolare, con l’art. 39 del citato decreto, il legislatore ha perseguito quattro diverse finalità:

  • la prima ha condotto ad un aumento dei limiti edittali delle pene previste nelle fattispecie incriminatrici;
  • la seconda ha riguardato un inasprimento di alcune fattispecie, per le quali è stata abbassata la soglia di punibilità;
  • la terza ha esteso l’applicabilità della c.d. “confisca per sproporzione” anche alla repressione dei reati tributari;
  • la quarta, infine, ha disposto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (come articolata nel D.lgs. 231/2001), per i reati tributari, ad esclusione di alcune fattispecie.

La novità di maggior rilievo e di immediata applicabilità consiste sicuramente nell'uso della confisca per sproporzione, già disciplinata nell’art. 240 bis del Codice Penale. 

Infatti, Il novellato art. 12 ter del D.lgs. 74/2000 dispone che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l’art. 240 bis del codice penale [...].

Ebbene, la disciplina contenuta in quest’ultima norma, per propria espressa rubrica, è prevista “per casi particolari”, cioè per reati considerati odiosi o socialmente gravi dall'ordinamento; si pensi, ad esempio, ai reati di criminalità organizzata o di terrorismo internazionale, ai quali, ora, si aggiungono i reati tributari di natura fraudolenta.

Nel reprimere tali gravi reati, l’ordinamento dispone che

è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito

Sotto il profilo probatorio, l’articolo in questione prosegue disponendo che

in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale

Ciò significa che la confisca per sproporzione manifesta la propria particolarità quando l’oggetto della confisca possa essere tutto il patrimonio di cui il condannato abbia la disponibilità, anche indiretta.

E’ evidente che, rispetto alla disciplina propria della confisca, non vi è alcun collegamento con il tributo evaso o con il profitto effettivamente incassato dall’evasore e come, piuttosto, l’intero patrimonio sia sottoponibile a confisca.

I dubbi di legittimità costituzionale di tale sproporzione sono stati già risolti da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sent. 33/2018), la quale ha precisato come:

"esiste una legittima presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dalla accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre: accumulazione socialmente pericolosa a fronte della possibile utilizzazione delle risorse per il finanziamento di ulteriori delitti e del loro reimpiego nel circuito economico-finanziario, con effetti distorsivi del sistema economico legale"

È allora necessario ricordare come la presunzione appena descritta trovi la propria applicazione non solo sul patrimonio formalmente intestato al condannato, ma su tutti i beni ed utilità che siano comunque al medesimo riferibili, anche attraverso persone giuridiche: da questo collegamento fra presunzione di illecita ricchezza e disponibilità del condannato emerge quale sia la forza e la natura della confisca per sproporzione.

In ragione dei meccanismi appena descritti e della efficacia repressiva che il legislatore attribuisce alla confisca per sproporzione, è possibile giungere ad alcune conclusioni in ordine alla natura della confisca.

E’ evidente, infatti, che essa non possa essere ricondotta fra le misure di sicurezza, né che essa abbia una finalità esclusivamente cautelare, perchè non è presente alcun collegamento con il profitto della condotta illecita.

Sembra molto più fondata, invece, la collocazione della confisca per sproporzione fra le misure sanzionatorie ed infatti anche la Corte di Cassazione (SS.UU 18/1996) ha già avuto modo di ritenere che “la confisca non può essere ricondotta che nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240cp applicata, per scelta non sindacabile del legislatore, nell’ambito dell’autonomo procedimento di prevenzione”.

Tale collocazione della confisca per sproporzione fra le misure sanzionatorie può condurre ad alcune conseguenze, fra le quali, in prima battuta, l’applicazione dei principi propri del sistema sanzionatorio, sia in ordine alla irretroattività della fattispecie, sia in ordine alla continuazione o al cumulo di sanzioni.

Avv. Luca Stramare – Foro di Pordenone


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