LA NUOVA PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’

di Silvia Ferri

Stampa la pagina
foto

Dopo il Decreto Legislativo n. 222/2023 che ha rinnovato gli strumenti di accessibilità delle persone con disabilità mediante la riqualificazione dei servizi pubblici, il Decreto Disabilità pubblicato il 14 maggio 2024 e in vigore dal 30 giugno 2024, riscrive la definizione della condizione di disabilità e ne modifica le procedure di accertamento nell’ottica di una maggiore semplificazione burocratica.

L’intento riformatore parte da una modifica terminologica e concettuale che offre una definizione di disabilità maggiormente in linea con la visione inclusiva e paritaria che caratterizza la visione internazionale. La normativa viene infatti riscritta con la sostituzione del termine “handicap/ diversamente abile” con quello di  “condizione di disabilità”, mentre il nuovo art. 3, comma 1, della Legge 104, ridefinisce il beneficiario dei diritti e delle agevolazioni quale “persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”, adeguandosi al modello bio-psico-sociale che considera tante altre forme di limitazioni, oltre a quella fisica, quale parametro di valutazione della discrepanza tra le richieste socio-ambientali e le singole prestazioni dell’individuo.

Quanto al profilo dell’accertamento, l’art.5 introduce un’importante novità: un procedimento unitario applicabile sia alla valutazione della disabilità di cui all’art. 2 comma 1 lett a), d.lgs.n.62/2024  che a tutte le altre forme di invalidità in essa ricompresa (accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza).

 L’iter inizia con una valutazione di base che si avvia su richiesta dell'interessato tramite la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo, a cui segue una visita multidimensionale. Entrambe, a partire dal 1° gennaio 2026,vedrannol’INPS quale unico soggetto accertatore, mediante l’attività di commissioni che assolveranno alle funzioni di Unità valutative di base.

Il primo step della c.d. “valutazione di base” si svolge in un’unica visita collegiale che trova luogo in tutti quei casi non “eccezionali” per cui l’art. 12 co 2 lett. m) prevede che l’interessato potrà richiedere l’accertamento della condizione di disabilità e/o invalidità solo sullo stato della documentazione trasmessa, senza sottoporsi a controllo medico.

La valutazione di base prevede l’adozione di criteri valutativi internazionali, come la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della  Disabilità e della Salute (ICF) e la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), nonché di ulteriori strumenti integrativi individuati dall’OMS.

In linea con il modello di disabilità biopsicosociale sopra descritto, il nuovo decreto prevede un coinvolgimento attivo della persona con disabilità mediante la richiesta di compilazione del certificato WHODAS ( strumento per la misurazione dei livelli di disabilità auto percepita) e un’ulteriore valutazione multidimensionale che prevede la partecipazione di professionisti del settore sociale e psicologico oltre che medico, finalizzata alla creazione del nuovo “Progetto vita”, un supporto aggiuntivo alle tutele già presenti e contenute nella Legge 104.  Questo strumento (che troverà applicazione da gennaio 2025) rappresenta un metodo innovativo che individua gli interventi, i benefici e le prestazioni volti a garantire l’inclusione della persona nei diversi ambiti di vita. Infatti, è il soggetto che ne richiede l’attivazione a determinarne in prima persona i contenuti e ad apportarvi modifiche e integrazioni secondo le proprie aspettative e scelte.

Altra importante novità è l’inserimento nella legge 104 dell’art. 5-bis “Procedimento per l’accomodamento ragionevole” ispirato alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della Legge n.18, del 3 settembre 2009.  Esso si definisce come un insieme di modifiche e adattamenti necessari e appropriati che rendono esercitabile il godimento del diritto da parte della persona con disabilità laddove l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, senza che la loro adozione comporti un onere eccessivamente gravoso alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi o al soggetto privato.

Infine, sempre nell’ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento, si prevede che il procedimento valutativo si concluda con un certificato che verrà caricato sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), nel rispetto del termine di 90 giorni dalla ricezione del certificato medico (15 giorni nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche e 30 giorni in casi di soggetti minori).

Il certificato che riconosce la condizione di disabilità ha valore polifunzionale in quanto sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni e ha valore di istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali e socioassistenziali, semplificando notevolmente l'accesso alle risorse in favore delle persone con disabilità.

Altri in DIRITTO

Potrebbe interessarti anche