LA NOTIFICA DELL’IMPUGNAZIONE EX ART. 404 C.P.C. - TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE ALLE PARTI ORIGINARIE DEL PROCESSO
30/03/2023
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Con la sentenza n. 7448 del 15 marzo 2023, la II Sezione della Corte di cassazione ha escluso che la notificazione di un’impugnazione ex art. 404 c.p.c. sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione alle parti originarie del processo.
Un privato aveva convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’economia e delle finanze per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione di un fondo sito nel comune di Lagonegro. Il giudice di primo grado accolse la domanda dell’attore con sentenza emessa e pubblicata il 1° aprile 2015.
Avverso detta sentenza propose opposizione di terzo ex 404 c.p.c. il Comune di Lagonegro con atto di citazione notificato il 28 aprile 2015 a mezzo del servizio postale a tutte le parti del giudizio, deducendo che il fondo sul quale era stata pronunciata la sentenza di usucapione fosse in realtà di sua proprietà per averlo acquistato nelle more del giudizio di primo grado.
Il successivo 31 ottobre 2015 l’agenzia del Demanio e il Mef impugnarono in via principale la sentenza chiedendone la riforma e la remissione della causa al primo giudice perché nel caso di specie si sarebbe configurato – a loro dire – un caso di litisconsorzio necessario «sopravvenuto» con necessità di estensione del contraddittorio anche al comune di Lagonegro fin dal primo grado. Si costituì in giudizio l’Ente comunale con una comparsa di risposta – contenente un appello incidentale «tardivo» – nella quale si replicavano le difese già svolte dall’Agenzia del Demanio e dal Mef. La parte appellata eccepì invece l’inammissibilità degli appelli proposti per mancato rispetto del termine breve di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c. sul presupposto dell’intervenuta legale conoscenza della sentenza per tutte le parti il giorno 8 maggio 2015 in ragione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. del Comune di Lagonegro.
In accoglimento della predetta eccezione e richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità la notificazione di un’impugnazione avverso una sentenza integrerebbe conoscenza legale della sentenza medesima ed equivarrebbe (per la parte notificante e la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la Corte d’Appello concluse per l’inammissibilità degli appelli principali dell’agenzia del demanio e del Mef con conseguente inammissibilità dell’appello incidentale tardivo del Comune.
La Corte di cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: «la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell’impugnazione proposta dal terzo».
A sostegno del principio di diritto la Corte di legittimità osserva che il codice di procedura civile conosce – accanto alla previsione di un termine ordinario di sei mesi per impugnare una sentenza con i mezzi ordinari di impugnazione – l’istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata al fine di far decorrere un diverso termine – più breve – con la finalità di accelerare la formazione del giudicato. La decorrenza del termine breve non è invero correlata alla «conoscenza legale» della sentenza (già esistente e perfettamente conoscibile per le parti per il mero fatto della sua pubblicazione), né è collegata ad una sua «effettiva e concreta conoscenza» (seguente alla mera comunicazione della cancelleria).
La decorrenza del termine breve è invece conseguente ad una scelta della parte di sollecitare la controparte ad esercitare in tempi rapidi il potere d’impugnazione al fine di accelerare la formazione del giudicato (così per tutte v. Cass., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278, in Riv. Giur. trib. 2019, 857 ss., con nota di C. FERRARI e M.C. SCRUFARI, Il termine breve per impugnare anche per il notificante decorre dalla notifica al destinatario). Ne consegue che ritenere la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. equipollente alla notifica della sentenza impugnata finirebbe per sacrificare irragionevolmente la posizione delle parti processuali e non sarebbe in linea con la ratio legis sottesa all’art. 326 c.p.c.
L’opposizione di terzo ha indubbie peculiarità rispetto alle altre impugnazioni: è un rimedio facoltativo e alternativo all’azione autonoma di accertamento (v. per tutte, Cass. sez. un., 26 luglio 2002, n. 11092), in contrapposizione alla necessarietà e tassatività degli altri mezzi di impugnazione; ha carattere demolitorio nel senso che dà origine ad un nuovo processo e non ad una nuova fase dello stesso processo.
L’art. 404 c.p.c. configura un rimedio eccezionale il caso rientra invero nello schema dell’art. 111 c.p.c., ovverosia la norma che si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso in quanto le parti convenute hanno venduto/ceduto il predetto fondo all’ente comunale durante il processo di primo grado.
Ne deriva che l’impugnazione ex art. 404 c.p.c. dell’ente comunale è in realtà inammissibile, perché avrebbe potuto – e dovuto – impugnare la decisione ai sensi dell’art. 111 c.p.c
Il processo di rinvio dovrà quindi riguardare gli appelli proposti dall’Agenzia del demanio e dal Mef e quello «tardivo» proposto dal comune di Lagonegro nella comparsa di risposta non essendo esso abilitato a proporre impugnazione ex 404 c.p.c. perché il successore a titolo particolare può (e deve) impugnare la sentenza a sé sfavorevole ai sensi dell’art. 111, comma 4°, c.p.c.