La forma della delega al terzo in mediazione, se la parte è assente

di Manuela Zanussi

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Cautela nel redigere la delega al terzo che partecipi all’incontro di mediazione in luogo della parte!

Non basta una PEC dal delegante sottoscritta con firma semplice: la firma deve essere in originale cartaceo e il delegato all’incontro la consegnerà al mediatore, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per l’acquisizione agli atti della procedura. Alternativamente, dovrà essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo PEC all’Organismo dal legale della parte assente o dal delegato stesso.

L’ultimo recentissimo arresto è del Tribunale di Brindisi, che con la sentenza del 29.7.2025 dott.ssa Greco ha negato regolarità formale della delega conferita al terzo per l’incontro di mediazione, dichiarando l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione.

Nella fattispecie affrontata dalla corte brindisina partecipava all’incontro avanti il mediatore un delegato della società attrice in forza di una procura che veniva inoltrata all’Organismo a mezzo PEC dal legale della parte. La procura era speciale, ma priva di valida sottoscrizione.

Afferma il giudice di Brindisi: “Non è possibile riconoscere alcun valore probatorio ai documenti sopra richiamati, in quanto gli stessi recano una mera firma elettronica semplice, inidonea - soprattutto a fronte di specifica contestazione di controparte - a fornire adeguata prova in ordine all’immodificabilità del contenuto del documento e alla riferibilità di esso e della sottoscrizione al suo autore apparente (in senso conforme, cfr. Cassazione civile sez. II, 24/07/2023, n.22012, secondo cui “una e-mail che contenga espressioni generiche di consenso, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale dei promittenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli articoli 1350 e 1351 del Cc.”).

La delega infatti -come noto- va conferita con procura speciale sostanziale, non necessariamente notarile, avente i contenuti e la forma disciplinati da ultimo dal Correttivo Cartabia al comma 4 bis art. 8 D.Lgs, 28/2010 e deve essere:

  1. conferita per iscritto,
  2. contenere gli estremi del documentodi identità del delegante,
  3. sottoscritta dal delegante con firma non autenticata dal legale,
  4. nei casi di atti sottoposti a trascrizione, redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblicoufficiale a ciò autorizzato.

Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti; può anche essere l’avvocato che assiste la parte, al quale non sarà dunque sufficiente solo la procura per l’assistenza in mediazione, ma gli andrà conferito autonomo potere di rappresentanza sostanziale della parte.

Nella delega si suggerisce che vadano indicati: l’Organismo avanti il quale si svolge l’incontro e la sua data, il numero del procedimento, il nome del mediatore designato, l’indicazione dei poteri quali, ad esempio, quelli di disporre del diritto, di conciliare e transigere, di acconsentire alla proroga del termine di durata della procedura, di acconsentire alla formulazione della proposta da parte del mediatore etc… Secondo parte degli interpreti sarebbe anche opportuno inserire ed enucleare i “giustificati motivi” dell’assenza della parte.

Si ricorda infatti che solo in presenza di giustificati motivi, infatti, la parte può farsi sostituire (art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010).

La delega sottoscritta con firma semplice trasmessa via Pec per partecipare alla mediazione è, secondo la ultima pronuncia che qui si commenta, inidonea quoad formam a conferire una valida rappresentanza al terzo: “Stante l’irregolare partecipazione al primo incontro di mediazione della parte attrice – la quale ha presenziato per mezzo di un soggetto terzo privo del relativo potere di rappresentanza sostanziale - la domanda giudiziale deve dichiararsi improcedibile per mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione.” Queste le rigorose conclusioni cui è pervenuto il Giudice.

La delega va dunque utilizzata con cautela e parsimonia, solo in casi eccezionali; molto più utile è far presenziare la parte, non terzi delegati agli incontri, sia al fine di svolgere con efficacia il ruolo facilitativo tipico della mediazione, che per sottoporsi -quali legali che assistono parti in mediazione- a minori rischi di eccezioni di improcedibilità in sede giudiziale.

E’ bene che la parte si sieda al tavolo non solo, dunque, per assolvere a quello che potrebbe apparire un formalismo ma per svolgere un’autentica, leale e collaborativa fase di confronto con la controparte, che possa portare modificare le proprie originarie posizioni per raggiungere un accordo reciprocamente davvero win win, godendo dei benefici e vantaggi fiscali che l’accordo di mediazione porta con sè.

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