La Cassazione si corregge: l’indirizzo tratto dal registro INIPEC è valido ai fini delle notificazioni tramite PEC

di Giancarlo Renzetti

Stampa la pagina
foto

Con l’ordinanza n. 29749/19 del 15.11.19, la Sesta Sezione Civile – 3 ha disposto d’ufficio la correzione dell’ordinanza 24160/19 per errore materiale.

Con il provvedimento del 27.9.19, oggi finalmente corretto, la Cassazione aveva affermato che

per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.

Tale affermazione di inattendibilità dell’ ”Elenco INIPEC”, sebbene facesse riferimento al precedente 3709/19, era ed è per la stessa Corte del tutto errata, anche alla luce del principio enunciato dalle S.U. con il provvedimento 23620/2018.

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del “domicilio digitale”, ex art.16 sexies d.l. 179 del 2012 e successive conversioni con modifiche, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art.6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGInde, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n.44 gestito dal Ministero della Giustizia.

Con l’ordinanza di correzione, la Cassazione ha precisato l’affermazione di generica inattendibilità del Registro INIPEC voleva essere giustificata da una riferibilità soggettiva al caso esaminato e non all'inidoneità del registro.

L’art. 6-bis del CAD d'altronde, quando parla dell’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti fa espresso riferimento all’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).

Non vi è dubbio, ed oggi anche la Cassazione concorda, che il registro   INI-PEC sia valido ed utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.

Avv. Giancarlo Renzetti - Delegato Cassa Forense


Altri in DIRITTO