L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

di Andrea Tiralongo

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Il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 (cd. Decreto Ristori), ha anticipato una delle più significative innovazioni introdotte dal Codice della Crisi (art. 283): l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Il Legislatore ha offerto la possibilità al debitore persona fisica di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nelle ipotesi in cui non abbia beni da mettere a disposizione dei creditori concorrenti.

La nuova procedura, disciplinata dall’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 

L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni che potremmo definire imprescindibili:

  1. debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
  2. assenza di beni da liquidare. 

In dottrina è stato autorevolmente evidenziato che tale beneficio iniziale per il debitore potrebbe essere annullato in caso di produzione di nuova ricchezza nei primi quattro anni, con l’effetto di rendere più conveniente l’esdebitazione c.d. comune.

La particolarità di tale forma di esdebitazione una tantum risiede nel fatto che è svincolata dall’apertura di una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, nel senso che il debitore presenta tramite l’O.C.C. (Organismo per la Composizione delle Crisi che redige la relazione particolareggiata) la domanda al giudice competente, allegando documenti attestanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Il Giudice, valutata la meritevolezza del debitore e l’assenza di atti in frode, nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione (ferma restando la possibilità per i creditori di proporre opposizione).

Con una recente pronuncia depositata il 23.09.2021, il Tribunale di Latina, applicando l’istituto in argomento, ha concesso l’esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 al sovraindebitato persona fisica.

Il Giudice, considerato che la valutazione circa l’impossibilità di porre a disposizione dei creditori utilità dirette e/o indirette deve essere condotta su base annua, ha disposto -a pena di revoca del beneficio concesso- che il debitore dichiari annualmente eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi della norma.

Lo stesso decreto prevede altresì che il Professionista incaricato quale O.C.C. effettui, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 quaterdecies della L. n. 3/2012 e successive modifiche intervenute, le verifiche necessarie ad accertare l’eventuale esistenza di sopravvenienze rilevanti.

Tale attività deve essere svolta con cadenza almeno annuale entro il giorno 30 del mese di gennaio di ciascun anno per il quadriennio, o con cadenza inferiore ove occorrente, depositando tempestivamente in atti una relazione motivata con le proprie richieste e/o valutazioni corredata da documentazione giustificativa, anche in caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli espletati.

Merita infine di essere segnalato che, a seguito della riforma, l’O.C.C. nella relazione particolareggiata deve specificare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, ciò per valutare se il sovraindebitato sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento. 


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