L’AFFIDO “SUPER ESCLUSIVO” DEI FIGLI AD UN GENITORE

di Avv. Marco Biava

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L’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso (che è il regime ordinario di affidamento introdotto dalla L. 54/2006, alla luce del principio di bigenitorialità), in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo dei minori.

Il regime di affidamento esclusivo, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per i figli.

L' "affido super esclusivo” della prole trova la sua genesi giurisprudenziale nell'art. 337 quater c.c., introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013 (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) e segnatamente nell’inciso contenuto nel terzo comma, che prevede che il Giudice possa “diversamente” stabilire in merito al fatto che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori.

Con la clausola di riserva di cui sopra, il Legislatore ha sostanzialmente affermato la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo in favore di uno ancor più stringente, che permette invece al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione -né tanto meno il consenso- dell’altro genitore.

La scelta di detta modalità di affidamento è naturalmente residuale e relegata a casi di accertata particolare inadeguatezza educativa di uno dei genitori.

L’argomento è stato recentemente affrontato nell’ordinanza della Cass. Civ. n° 29999 del 31/12/2020, che ha respinto il ricorso di una madre giudicata dalla Corte d’Appello di Roma responsabile di condotte che, sebbene non talmente gravi da giustificare l’adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, erano di per sé state ritenute idonee e sufficienti per l’applicazione dell’affido esclusivo rafforzato dei tre figli al padre.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva accertato, sulla scorta di un’articolata istruttoria, che la madre aveva generato un clima altamente conflittuale, in cui regnavano sentimenti negativi quali “rabbia, criticismo, sfiducia, paura”.

Il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, veniva ricondotto dagli stessi figli al comportamento della madre e li aveva portati ad un  progressivo allontanamento della figura materna ed al rifiuto di incontrarla,  portandoli sempre di più ad avvicinarsi al padre,  individuato come parte debole rispetto alla madre che lo destabilizzava sistematicamente, tanto da indurli a prendere le sue parti e da sceglierlo,  senza che l’uomo avesse fatto nulla per condizionarli psicologicamente.  

A far decidere per l’affidamento esclusivo rafforzato -raro se non accompagnato dalla decadenza della responsabilità genitoriale- erano stati anche i rilevati profili di inadeguatezza educativa della madre, sotto l’aspetto delle sua difficoltà di sintonizzarsi con i figli e a comprendere i loro bisogni,  così come l’incapacità di comprendere i propri errori; circostanza, quest’ultima, che determinava la non consapevolezza del fatto che la sua condotta pregiudizievole non faceva che alimentare il conflitto genitoriale, cronicizzandolo.

Questa situazione, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte aveva legittimamente trovato soluzione attraverso l’“affido super esclusivo” dei figli al padre; soluzione che, pur non privando la madre della responsabilità genitoriale, conferiva all’altro genitore affidatario la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza.

Avv. Marco Biava – Foro di Torino

 


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