Inibitoria e risarcimento a carico del genitore che pubblica foto dei figli minori

di Manuela Zanussi

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Un genitore pubblica costantemente sui social le foto del figlio minorenne. Tutto va in rete e viene condiviso con contatti, amici e amici degli amici….

L’altro genitore può opporsi a tale pubblicazioni social? Quali i possibili rimedi?

Innanzitutto va rammentato che ciascuno è titolare del diritto di disporre della propria immagine.

Ciò in base all’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) e al decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, essendo la fotografia (e il video) un elemento identificativo e dunque un dato personale. 

I minori godono inoltre di una tutela “rafforzata” data dall’articolo 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/1991), ai sensi della quale è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni 18. 

Gli articoli 147 e 357 del Codice Civile, infine, impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che, tradotto e attualizzato nella digital communication, comprende la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. 

Poiché però i minori sono incapaci di intendere e di volere, la loro volontà viene espressa dai genitori che sugli stessi esercitano la responsabilità genitoriale. L’esercizio di tale potestà è tuttavia congiunto in capo ai genitori; solo con il consenso congiunto di entrambi i genitori uno di essi ha la facoltà di pubblicare le foto del figlio

Sul punto una pronuncia del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2017 ha confermato il potere, per il giudice, di ordinare alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. 

Lo stesso discorso vale anche nei confronti di chi attiva un profilo Facebook a nome del proprio figlio. È infatti sempre più diffusa la prassi di inserire, nelle condizioni di separazione e divorzio, il divieto per il coniuge presso cui i minori vengono collocati di pubblicazione delle loro immagini sui social network, o persino sul profilo whatsapp. 

Il dato inibitorio e sanzionatorio della pronuncia mantovana è stato poi approfondito in una successiva e più recente pronuncia del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2018, la quale ha stabilito che non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini che i genitori hanno pubblicato in rete, ma anche il risarcimento del danno in favore dei figli.

La vicenda è quella di un sedicenne che, affidato ad un tutore, lamentava al Giudice la condotta della madre “troppo social”.

Quest’ultima postava continuamente sue foto e commentava nel web, diffondendo dettagli personali sulla sua vita: ciò avrebbe leso la sua reputazione, pregiudicandone i rapporti con i coetanei che lo deridevano.  Ebbene, la condanna risarcitoria ai danni della madre è stata di 10 mila euro

È il primo precedente in Italia che detta un principio di diritto forte a tutela di un minore, con un risarcimento economico rilevante a favore dello stesso. 

Avv. Manuela Zanussi - Foro di Pordenone


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