INDEBITO OGGETTIVO: CONVENZIONE URBANISTICA E DECADENZA DEL TITOLO

di Martini Meri

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Consiglio di Stato, sez. IV, 4.4.2023, n. 3496 
Nel caso di specie una società immobiliare richiedeva la restituzione della somma capitale versata a titolo di monetizzazione delle aree a standard per la realizzazione di un complesso industriale.

Istanza che gli veniva negata. La vicenda, in particolare, traeva origine dal rilascio di un permesso di costruire, seguito dalla stipula, in die, di una convenzione urbanistica che prevedeva l'impegno da parte della società istante di pagare delle somme a titolo di monetizzazione di aree a standard e di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

La società non aveva dato seguito al progetto e il titolo edilizio era decaduto per mancato esercizio dello "ius edificandi". Pertanto, richiedeva la restituzione delle somme pagate in quanto oggettivamente non dovute.

A fronte del rifiuto parziale alla restituzione da parte dell'ente, la società adiva il TAR Umbria chiedendo la restituzione delle somme e, in subordine, un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa. Il Tar aveva accolto la sola domanda proposta in via subordinata, ritenendo di non poter fare applicazione dell'istituto dell'indebito oggettivo.

La società, pertanto, impugnava la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato. Quest'Ultimo ha accolto l'appello osservando come a fronte di somme dovute in base ad una convenzione urbanistica, che contiene impegni liberamente assunti dalle parti, occorre fare delle distinzioni.

“Sussiste un indebito oggettivo, e le somme corrisposte vanno restituite, nel momento in cui il titolo non è mai venuto ad esistenza nel mondo giuridico, ovvero risulta affetto da nullità, ovvero ancora quando la sua efficacia sia venuta meno retroattivamente, come nei casi di annullamento, di risoluzione o di rescissione, perché viene appunto meno la causa giustificativa del trasferimento.

Quando invece il titolo sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non trova, in linea di principio, applicazione.”

Eseguito, pertanto, il controllo sull'equilibrio del sinallagma contrattuale (in applicazione del principio secondo cui gli impegni presi con una convenzione urbanistica “sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo” e vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell'operazione), il Collegio ha riscontrato come la convenzione “de quo” non avesse alcuna correlazione con la pianificazione territoriale essendo la sua efficacia condizionata con quella del permesso di costruire rilasciato ed avendo come unico contenuto quello di monetizzare le aree a standard.

Con la pronuncia indicata in epigrafe il C.D.S. ha, pertanto, applicato, la regola originaria secondo cui se lo ius aedificandi non è esercitato, quanto è stato versato per ottenerlo diviene oggettivamente indebito e va restituito.

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