INAMMISSIBILITÀ DEL RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE IN PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
18/02/2025
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Rimborso per spese straordinarie occorrenti per un minore: Inammissibilità della domanda in causa pendente per la regolamentazione della responsabilità genitoriale
Il Tribunale di Verona, con sentenza del 20.10.2024, adottata in un procedimento per la modifica delle condizioni per l’esercizio della responsabilità genitoriale di un figlio naturale minorenne, ha dichiarato inammissibile la domanda che la madre collocataria aveva svolto nel medesimo procedimento per l’ottenimento del rimborso di spese straordinarie asseritamente non pagate dal padre.
Sul punto il Tribunale veneto ha statuito che le domande di risarcimento dei danni, di restituzione dei beni o di rimborso spese, da un lato, e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, dall’altro, sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio.
Trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili all’art.33 c.p.c., laddove il successivo art.40 consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt.31, 32, 34, 35 e 36).
La sentenza affronta il tema spinoso della connessione e del cumulo di domande che ne può derivare. La connessione è un fenomeno di collegamento tra cause diverse (artt. 33, 40 e 103 c.p.c.) o tra diverse domande (art.104 c.p.c).
Il Tribunale scaligero spiega che, ove le domande siano proponibili con riti differenti, e non sussista una completa identità di titolo o di oggetto, tale da giustificare l’attrazione delle cause davanti allo stesso Giudice, il cumulo di domande non può avvenire, violandosi altrimenti l’art.33 c.p.c: unica eccezione a tale regola è la ricorrenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione“ o “forte”.
Le ipotesi qualificate di connessione sono contemplate negli articoli 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamento incidentale di questione pregiudiziale), 35 (eccezione di compensazione), 36 (domanda riconvenzionale) del codice di procedura civile.
Per Giurisprudenza costante (Cass. nn. 20638/2004, 11828/2009, 18870/2014; Corte Appello Roma 19.4.2023; da ultimo Tribunale Verona 20.10.2024) solo la presenza di una di dette ipotesi legittima il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi.
Nel caso di specie la domanda di rimborso di spese straordinarie avrebbe potuto essere proposta con il rito sommario del procedimento monitorio, il quale è diverso dal rito applicabile alle domande riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto ai sensi del combinato disposto degli artt.337 c.c. e 473-bis.n12 ss c.p.c.
Il Giudice del procedimento incardinato presso il Tribunale di Verona era stato investito della revisione dei provvedimenti già adottati per l’esercizio della responsabilità genitoriale. Egli poteva, dunque, valutare la sussistenza delle condizioni che giustificano la revisione, decidere sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e persino sanzionare, ex art.473-bis.39, per inadempienze che avesse riscontrato, ma in presenza di altri strumenti che venivano in soccorso (decreto ingiuntivo in primis), non poteva riconoscere il rimborso per spese pregresse, deliberando su una materia riservata ad altro Giudice, ricorribile con un rito diverso da quello previsto per i procedimenti in materia di famiglia e di minori.