IMU E IL CASO DEL TEATRO PETRUZZELLI

di Fabio Costantino

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Sentenza Corte di Appello Teatro Petruzzelli

Qualche mese fa, al termine di una lunga vicenda processuale, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 1976 del 18/11/21, ha riconosciuto la proprietà del “Teatro Petruzzelli” in capo agli eredi di Antonio Petruzzelli, il quale l’aveva acquisita in virtù di concessione gratuita di suolo pubblico effettuata in suo favore dal Comune di Bari a fine ‘800 per realizzarvi il Teatro ed ha ordinato al Comune di Bari (“possessore”) ed alla Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (“detentrice”), il rilascio del Teatro in favore degli eredi Petruzzelli.

Proprietà Teatro Petruzzelli eredi Petruzzelli

Era accaduto, infatti, che la Sovrintendenza per i Beni Architettonici della Puglia, dopo aver ricevuto nel 2003 dagli eredi Petruzzelli il possesso materiale del Teatro al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ricostruzione a seguito dell’incendio doloso avvenuto nell’ottobre 1991, terminati i lavori (2009), aveva consegnato il Teatro, non agli eredi Petruzzelli, ma al Comune di Bari che, a sua volta, invocando l’art. 23 T.U. dei Beni Culturali (“I Comuni nei quali ha sede l’Ente lirico o l’istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell’Ente o istituzione medesimi i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività”) lo aveva affidato (detenzione) alla predetta Fondazione, la quale da tale epoca (2009/2010) ha iniziato ad organizzare nel Teatro la Stagione Lirica del Teatro Petruzzelli, senza versare alcun corrispettivo agli eredi Petruzzelli.

Controversia IMU Teatro Petruzzelli

Né il Comune di Bari, né la Fondazione hanno dato attuazione all’ordine di rilascio del Teatro e, anzi, il Comune ha impugnato la sentenza innanzi alla Suprema Corte perché, in riforma di quanto in essa statuito, fosse riconosciuta la proprietà del Teatro in capo al Comune.

Capacità Contributiva e IMU

In questo contesto, il Comune di Bari nel gennaio del 2022 ha notificato agli eredi Petruzzelli avvisi di accertamento IMU per il periodo 2016–2021 per 100mila euro che sono stati impugnati.

Legittimità Richiesta Pagamento IMU

La Corte di Giustizia Tributaria di Bari investita dell’impugnazione, con la sentenza n. 3 del 5/1/23, ha dichiarato legittima la richiesta di pagamento dell’IMU poiché ha ritenuto irrilevante la circostanza che i proprietari, in ragione dello spossessamento subìto, non abbiano potuto trarre, nel periodo di riferimento, alcun utile né diretto, né indiretto.

Interpretazione Costituzionale IMU

Sebbene la fattispecie in esame presentasse specifiche peculiarità (controversia giudiziaria sulla proprietà e coincidenza tra soggetto impositore, Comune, e soggetto “usurpante” la proprietà ed il possesso), la Corte di Giustizia Tributaria di Bari ha deciso la questione facendo propri i principi affermati da quella giurisprudenza di merito che collega la soggettività passiva del tributo alla sola titolarità formale del diritto di proprietà, prescindendo dalla situazione del possesso e dall’oggettiva impossibilità per il proprietario di trarre dal bene una qualche utilità economica.

Legge di Bilancio 2023 e IMU

In proposito merita di essere ricordato l’opposto orientamento giurisprudenziale, formatosi più di recente, che predilige un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, co. 2, DL 201/2011.

Esenzione IMU per Immobili Non Utilizzabili

Intendiamo riferirci alla sentenza n. 67 del 19/01/22 della Comm. Trib. Reg. Toscana che ha affermato come in talune situazioni di occupazione dell’immobile da parte di terzi, il proprietario è privo di “capacità contributiva” (art. 53 cost.) poiché, per circostanze a lui non imputabili, non è in condizione di trarre alcuna utilità economica dal bene. (In senso conforme sentenza n. 4133/2019 della Comm. Trib. Lombardia:

appare contrario al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) il pagamento di un'imposta su un bene non disponibile da parte del proprietario per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l'ordinaria diligenza”). La ratio di tali pronunzie sembra, peraltro, essere stata condivisa dal Legislatore nella formulazione dell’art. 81 della Legge di Bilancio 2023, lì dove per le ipotesi di reato di cui agli artt. 614, co. 2 (violazione domicilio) c.p. e 633 c.p. (invasione di terreni e edifici), ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU trattandosi situazioni di fatto che rendono gli “immobili non utilizzabili ne' disponibili”.

Sebbene detta norma abbia carattere di eccezionalità, purtuttavia, il richiamo operato ai concetti di “non utilizzabilità dell’immobile” ed “indisponibilità”, dimostra, da un lato, la volontà del Legislatore di dare rilievo alla situazione concreta del possesso ed alla sua incidenza sulla possibilità per il proprietario di trarre utilità dal bene occupato, dall’altro, l’opportunità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, co. 2, DL 201/2011 (art. 53 cost.).

Forse la decisione più salomonica sarebbe stata quella di sospendere il giudizio tributario in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione.

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