Il rilascio della procura alle liti ai tempi del coronavirus

di Silvia Caporossi

Stampa la pagina
foto

L’art. 83, comma 20-ter, D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, al fine di operare un bilanciamento tra le esigenze di limitazione della mobilità imposte dall’emergenza COVID-19 e l’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ha introdotto una modalità alternativa – e facoltativa - di conferimento del potere di rappresentanza e assistenza legale, consentendo alla parte di apporre la propria firma su un documento analogico non alla presenza (contestuale) del difensore.

Soltanto in un momento successivo alla sottoscrizione, la parte trasmette al difensore la procura mediante strumenti informatici (anche la classica e-mail), unitamente alla copia di un documento in corso di validità, avente valore presuntivo circa la provenienza e la veridicità della firma.

In base al suindicato articolo, la cui applicazione è limitata ai procedimenti civili, sino alla cessazione delle misure di distanziamento, la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte deve avvenire mediante la sola apposizione della firma digitale sul documento trasmesso con canale informatico.

In proposito, si segnalano alcune incertezze – tutt'ora irrisolte - in merito all'ambito applicativo della procura “a distanza”.

In particolare, muovendo dal dettato testuale della suddetta disposizione, che non menziona la sottoscrizione autografa del difensore tra le modalità di certificazione, si sono contrapposti due orientamenti interpretativi, l’uno strettamente aderente al dato letterale, tendente a limitare l’uso della procura “emergenziale” ai soli depositi e notifiche telematici,  non sembrerebbe invece utilizzabile - in assenza di uno specifico potere di attestazione in capo al difensore - negli altri casi (come, ad esempio, per gli atti cartacei da notificarsi a mezzo di Ufficiale Giudiziario, a mezzo posta ovvero per depositi da effettuarsi con modalità "cartacee" presso Uffici Giudiziari non ancora telematici, quali, ad esempio, il Giudice di Pace); l’altro, in coerenza con la ratio della norma, propenso ad una sua estensione anche alle tradizionali notifiche in formato cartaceo.

In proposito, stante la volontà del legislatore di limitare il contagio e al contempo di assicurare il diritto di difesa, tale secondo orientamento ritiene che sia possibile anche apporre una sottoscrizione autografa, sul presupposto che l’art. 23, comma 2, del C.A.D. prevede che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. 

In ogni caso, non sembrerebbe peregrina la possibilità, ove adottato tale strumento anche nell'ipotesi di depositi con modalità cartacee, che comunque il giudice, ex art. 183 c.p.c., nel caso rilevi un vizio di rappresentanza ovvero un vizio che infici la procura, possa assegnare un termine perentorio per il rilascio di nuova procura alle liti, in modo da consentire di sanare il vizio eventualmente rilevato.

Dott.ssa Silvia Caporossi – Ufficio Legale Cassa Forense

 


Altri in DIRITTO