IL MERGER LEVERAGED BUY-OUT

di Flavia M. Caradonna

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Come funziona il Merger Leveraged Buy-Out

L’operazione di Merger Leveraged Buy-Out deriva da una tecnica di acquisizione societaria detta “going private” affermatasi negli anni ’60 negli USA, che consisteva nell’acquisto da parte di investitori privati di azioni di una public corporation con trasformazione in una private company. Il fine dell’operazione era di acquisire il controllo della società e rivenderla ottenendo un capital gain.

Si sostanzia in una fase preliminare in cui si verifica la fattibilità tecnica dell’operazione, si individua la società target e si definisce il prezzo di acquisto delle azioni. Successivamente si costituisce la newco a cui sono apportati capitale di rischio e capitale di terzi nella misura giudicata idonea all’operazione. Si procede con l’acquisizione della società target e infine con la fusione delle due società.

La riforma societaria del 2003, D.Lgs. n. 6 del 17.01.2003, ha regolato l’operazione in esame attraverso l’introduzione dell’art. 2501 bis c.c.. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Riflessioni sulla Legittimità

Dottrina e giurisprudenza però non sono mai state conformi al giudizio sulla piena liceità di queste operazioni soprattutto in riferimento al divieto di assistenza finanziaria e sull’abuso del diritto. Dall’analisi della norma si deduce l’intento del legislatore di disincentivare operazioni di MLBO con carattere speculativo, ossia operazioni promosse in assenza di un delineato piano industriale, ma che presentino un elevato grado di rischio economico-finanziario.

Obiettivi del MLBO

Il MLBO è un’operazione che può avere come finalità il raggiungimento di una più efficiente allocazione delle risorse produttive attraverso una riorganizzazione della corporate governance. Una seconda interpretazione mira ad assicurare ai soci di minoranza e ai creditori un’adeguata informazione al fine di garantire l’esercizio del diritto di opposizione alla fusione e di impugnazione della decisione in ordine alla fusione.

Questioni sulla Legittimità del MLBO

Rimangono i dubbi sulla legittimità dell’operazione ai sensi del divieto di assistenza finanziaria contenuto nell’art. 2358 c.c. in quanto prima della riforma del diritto societario del 2003, la dottrina riteneva che questo genere di operazioni ponessero in essere una violazione indiretta del divieto di assistenza finanziaria nel caso in cui la fusione non fosse sorretta da una valida ragione industriale o da un piano di rimborso dei debiti contratti attraverso il cash flow della società post fusione. L’assistenza finanziaria è un’operazione di credito con la quale la società si assume il rischio di dover far fronte ad una perdita futura che si materializzerà nel caso in cui il socio non rimborsi il finanziamento ricevuto. Il MLBO pertanto, viene considerata un’operazione di assistenza finanziaria in quanto le risorse della società vengono poste al servizio di vicende che riguardano la partecipazione dei soci al rapporto sociale.


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