Il “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020): le disposizioni di rilevanza giuridica

di Giulia Pontarollo

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Il “Decreto Liquidità” ha introdotto misure di rilevanza non solo fiscale, ma anche giuridica.

Di seguito una breve rassegna delle disposizioni più rilevanti sotto tale profilo.

L’art. 4 introduce modalità semplificate di conclusione dei contratti bancari: è infatti prevista una deroga al T.U.B (nella parte in cui dispone che i contratti debbano essere conclusi per iscritto e consegnati in copia ai clienti) e al Codice dell’Amministrazione Digitale (che all’art. 20 conferisce efficacia di prova scritta ai documenti muniti di firma digitale). 

A decorrere dal 9.4.2020 e sino al 31.7.2020 (data di cessazione dello stato d’emergenza) i contratti in materia bancaria sono validi anche se conclusi mediante la manifestazione da parte del cliente del proprio consenso tramite posta elettronica ordinaria (e senza che sia necessaria l’apposizione di una firma digitale), purchè il consenso sia accompagnato da copia di documento d’identità e che il contratto sia identificabile. Con le stesse modalità il cliente può esercitare il diritto di recesso. 

Il requisito della consegna al cliente di copia del contratto è soddisfatto qualora l’intermediario metta a disposizione della clientela una copia del contratto su supporto durevole; resta comunque fermo l’obbligo di consegnare al cliente, una volta cessata l’emergenza, copia cartacea del contratto.

Gli artt. 5, 9 e 10 introducono alcune disposizioni rilevanti in materia di procedure concorsuali.

L’art. 5 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (originariamente prevista per il 15.8.2020) al 1.9.2021.

Gli artt. 9 e 10 introducono misure volte a preservare le imprese dalle attuali ripercussioni economiche negative, evitando che le stesse possano essere dichiarate fallite o non ammesse alle c.d. procedure concorsuali minori. 

In particolare, l’art. 9 prevede che i termini di adempimento degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi omologati, scadenti tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021 sono automaticamente prorogati di sei mesi. Nei procedimenti di omologazione pendenti al 23.2.2020, il debitore può presentare fino all’udienza di omologa un’istanza di proroga fino ad un massimo di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta e piano. Il debitore che voglia solo modificare i termini del piano (o dell’accordo), entro l’udienza di omologa può depositare un’istanza di proroga dei termini (per un massimo di sei mesi), illustrando le ragioni d’urgenza che hanno imposto la modifica dei termini. Nell’ambito del c.d. “concordato in bianco” il debitore che abbia già ottenuto una proroga del termine, può chiedere un’ulteriore proroga di 90 giorni, documentando tale richiesta a causa dell’emergenza sanitaria.

Infine l’art. 10 determina l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati tra il 9.3.2020 e il 30.6.2020 (salvo che il ricorso sia presentato dal P.M.).

Gli artt. 6 e 8 riguardano il diritto societario: sono, infatti, inoperanti sino al 31.12.2020 le disposizioni che regolamentano la riduzione del capitale sociale, per le fattispecie verificatesi nei precedenti esercizi chiusi. Le cause di scioglimento delle società per perdita o riduzione del capitale non operano per lo stesso periodo. Infine, i finanziamenti effettuati a favore delle società non sono soggetti alla postergazione sino al 31.12.2020.

L’art. 11 sospende i termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti tra il 9.3.2020 ed il 30.4.2020 per la predetta durata; la sospensione vale a anche a favore dei garanti e degli obbligati in via regresso ed opera con riferimento ai termini di presentazione ai fini del pagamento (anche tardivo, in relazione agli assegni bancari e postali) e al protesto. L’assegno presentato durante il termine di sospensione è pagabile il giorno stesso. I protesti levati dal 9.3.2020 non sono trasmessi alla Camera di Commercio; se già trasmessi, sono cancellate le relative iscrizioni.

Infine, l’art. 36 estende la sospensione dei termini processuali sino all’11.5.2020, anche per le procedure di mediazione e negoziazione assistita. Resta ferma la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili sino al 30.6.2020.

Avv. Giulia Pontarollo – Foro di Padova

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