IL CASO RENZI: LA SENTENZA 170/2023 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
15/08/2023
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La sentenza 27 luglio 2023 n. 170 della Corte costituzionale ha deciso sul giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato della Repubblica e promosso da quest’ultimo.
La questione al vaglio della Consulta aveva ad oggetto tre distinti aspetti: l’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, il rientrare -o meno- della messaggistica istantanea e delle comunicazioni via email nel concetto di “corrispondenza” ai sensi degli articolo 15 e 68 della Costituzione e l’applicabilità di dette disposizioni costituzionali agli estratti conto del parlamentare.
La Corte ha ritenuto del tutto infondata la questione attinente all’inammissibilità del ricorso, poiché sia il Senato della Repubblica che il pubblico ministero rientrano nella nozione di poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 37 della legge 87/1953.
Dato che la questione atteneva all’acquisizione agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R. di corrispondenza scritta riguardante il senatore Matteo Renzi (in carica dal 9 marzo 2018) senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), da parte della Procura della Repubblica d Firenze, la questione è stata superata agevolmente.
La seconda questione riguardava l’inquadramento dello scambio di messaggi elettronici (e-mail, SMS, WhatsApp e simili) nella categoria della corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma della Costituzione.
Per la Corte, la corrispondenza
“è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”.
La conclusione è che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze l’acquisizione agli atti effettuata senza autorizzazione della Camera di appartenenza e, per l’effetto, la Corte costituzionale ha annullato il relativo sequestro.
Diverso il decisum riguardante l’acquisizione degli estratti conto: per quanto gli stessi vengano, per legge, inviati al correntista per mezzo di posta ordinaria o comunicazione elettronica, essi sono semplici documenti, in quanto acquisibili mediante specifica procedura da parte dell’autorità giudiziaria. Per l’effetto, quindi, la Consulta ha dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione, l’estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.