I dispositivi antiabbandono

di Enrico Cecchin

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Il Legislatore è di recente intervenuto per contrastare le morti da abbandono di minore in auto, eventi che trovano risalto nella cronaca e che inevitabilmente generano un allarme sociale.

L’articolo di riferimento è il 172 del Codice della strada (C.d.S.), modificato con l’introduzione del comma 1 bis dalla legge n. 117/2018 e recentemente integrato nei dettagli tecnici con decreto n. 122 del 02/10/19 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il nuovo art. 172 C.d.S. prevede ora al comma 1 bis che il conducente che trasporta un bambino di età inferiore ai 4 anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta (c.d. seggiolino), debba utilizzare obbligatoriamente “un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino”.

Il comma 10, poi, punisce il mancato utilizzo del dispositivo di allarme con una sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (non sono scattati gli aumenti, come da decreto del Ministero della giustizia del 27/12/19 Allegato 2) ed una penalità di 5 punti. In caso di recidiva nei 2 anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Anticipando la conclusione dell’articolo, le sanzioni sono sospese fino al 6 marzo 2020.

Il decreto ammette tre varianti del dispositivo (art. 3 decreto n. 122/19 MIT):

  1. a) integrato nel seggiolino;
  2. b) integrato nel veicolo;
  3. c) indipendente dai precedenti.

Il dispositivo, in ogni caso, deve segnalare tempestivamente l’abbandono del minore mediante segnali visivi e acustici o visivi e aptici (vibrazioni), percepibili all'interno o all'esterno del veicolo. 

Il dispositivo deve inoltre attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo e dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione al conducente e, se alimentato a batteria, indicare quando la carica è bassa.

Infine, il dispositivo deve essere in grado di attivare segnalazioni di abbandono mediante rete senza fili (Bluetooth), SMS o chiamate.

Oltre ovviamente alle caratteristiche precedenti, il dispositivo indipendente (lettera c) deve essere basato su sistemi elettronici e su sensori e non alterare l’omologazione del veicolo.

Il fabbricante assume la responsabilità di conformità del prodotto immesso nel mercato e deve, salvo esonero della normativa di armonizzazione dell’Unione, fornire al compratore le relative prescrizioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione.

L’art. 52 del decreto-legge n. 124/2019 prevede l’istituzione di un fondo per un contributo di 30 euro per ogni dispositivo antiabbandono acquistato.

La norma affida al MIT l’adozione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, delle modalità attuative del bonus.

La confusione sull'efficacia della norma è dovuta alla previsione di vari termini di entrata in vigore della stessa e dal ritardo del MIT nella formulazione del dettaglio tecnico necessario alla sua concreta attuazione.

Preliminarmente, la legge n. 117/18 modificativa all’art. 172 C.d.S., prevedeva all’art. 1 co. 2 che il MIT introducesse la normativa tecnica con decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 117/18, quindi entro il 26/12/18.

La stessa legge, prevedeva poi, al comma 3, che le disposizioni si applicassero entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto tecnico

Per evitare che l’inerzia del Ministero pregiudicasse l’effettività della norma, sempre al comma 3 del citato articolo, veniva introdotta la disposizione di chiusura che, indipendentemente dall'attività del MIT, ne enunciava comunque l’entrata in vigore trascorsi 120 giorni a decorrere dal 01/07/19, quindi con termine ultimo previsto per il 29/10/19.

Nel frattempo, una circolare del Ministero dell’interno del 03/07/19 anticipava che in assenza della norma tecnica non poteva “[…] essere richiesto all'utenza di adempiere ad un obbligo privo del suo contenuto essenziale”: veniva quindi anticipato che, in mancanza del decreto del MIT, non sarebbe stato possibile sanzionare condotte in violazione dell’art. 172 co. 1 bis C.d.S.

Infine, il decreto del MIT n. 122/19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/10/19, mancando una diversa indicazione nel decreto stesso, entrava in vigore dopo 15 giorni, il 07/11/19.

La disciplina, ora completa in ogni sua parte, diveniva pienamente efficace.

La circolare del Ministero dell’interno del 06/11/19 Prot. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 chiarisce ciò.

In altre parole, il ritardo del MIT nell'emanazione del decreto tecnico ha vanificato i termini di 120 giorni previsti originariamente dalla norma per consentire gli adeguamenti necessari.

Pertanto l’obbligo è scattato dal formalmente dal 07/11/19.

Ha posto fine a questo periodo di incertezza la legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (che, ricordiamo, all’art. 52 istituiva il fondo per l’erogazione di contributi per l’acquisto dei dispositivi).

Viene infatti inserito il nuovo comma 3 bis all’art. 1 legge n. 117/2018 con una testuale previsione della moratoria delle sanzioni del C.d.S. fino al 6 marzo 2020.

Avv. Enrico Cecchin – Foro di Padova


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