GRATUITO PATROCINIO E PROCEDURA FALLIMENTARE

di Leonardo Carbone

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In ordine all’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare nel processo in cui è parte un fallimento, è ormai “diritto  acquisito”, stante la formulazione dell’art.144 del dPR n.115 del 2002 che così recita

Nel  processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice  delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per  le  spese,  il  fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo  unico,  eccetto  quelle  incompatibili  con  l'ammissione  di ufficio.

Il problema si è posto di recente sulla provvisorietà o meno dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal giudice delegato del fallimento, e sulla revocabilità dell’ammissione da parte del giudice richiesto della liquidazione del compenso, con una ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie già esaminata da giudice delegato (ad esempio,accertare che la procedura fallimentare aveva agito o resistito in giudizio  con colpa grave).

 La questione è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte, che con sentenza 30.11.2020 n.27310  ha affermato che la procedura fallimentare risulta ammessa  ex lege al patrocinio a spese dello Stato d’ufficio a seguito dell’attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato (e quindi, non in via provvisoria), attestazione che viene fatta dal giudice delegato con il decreto che autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio. 

   La verifica (giudiziale) che la lite “non viene promossa ovvero si resiste in mala fede o colpa grave” è stata già effettuata dal giudice delegato e non può essere sottoposta  ad ulteriore valutazione “stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento”.

   Occorre precisare che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore di un procedimento di cui è parte un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’erario è parte necessaria e va identificato nel Ministero della giustizia

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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