DELITTI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI : L’APPLICABILITÀ DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE EX ART. 62, N. 4 C.P

di Emanuele Nagni

Stampa la pagina
foto

Nello scorso settembre, sono state depositate le motivazioni della recente pronuncia n. 24990 delle Sezioni Unite, emessa il 30 gennaio 2020. 

La questione sottoposta mira a comprendere l’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti ex D.P.R. n. 309/1990, della circostanza attenuante prevista in relazione al conseguimento di un lucro di speciale tenuità, e la conseguente compatibilità con l’ipotesi di fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico. 

Sulla scorta del consolidato filone interpretativo, risalente a Cass. Pen., Sez. VI, 30 marzo 1999, n. 7830, tale applicabilità veniva esclusa in virtù del riferimento codicistico dell’attenuante ai delitti determinati da motivi di lucro ovvero contro il patrimonio, sottolineando come il Testo Unico sia stato edificato sulla tutela della salute collettiva di cui all’art. 32 Cost.

Per tali ipotesi, resterebbe esclusivamente operativo l’art. 73, co. 5 T.U. n. 309/1990, in ragione dell’ancoraggio dell’art. 62, n. 4 c.p. al bene giuridico della proprietà privata ex art. 42 Cost., come peraltro evidenziato dalla più recente sentenza Cass. Pen., Sez. III, 9 aprile 2019, n. 36371.

Si segnala però come a diverso orientamento ermeneutico sia pervenuta Cass. Pen., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 20937, nel ripercorrere che, dopo la riforma condotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, in materia di “Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”, la circostanza di cui all’art. 62, n. 4 c.p. sia applicabile ad ogni fattispecie delittuosa, sempreché realizzata per motivi di lucro, a priori dal tipo di condotta offensiva tenuta e dalla natura del bene giuridico tutelato. 

Tale ricostruzione sembra rievocare una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sul punto (Cass., Sez. Un., 31 maggio 1991, n. 9148), che già ammetteva la piena compatibilità fra la circostanza in esame e la fattispecie di cui all’art. 73, co. 5 del T.U., ritenendo quest’ultima configurabile con riferimento all’azione e all’oggetto materiale del reato, a dispetto della circostanza attenuante codicistica, che riguarderebbe il lucro e l’evento dannoso o pericoloso prodotti dalla realizzazione del fatto concreto. 

La spinta ad un giudizio di ‘concretizzazione’ sarebbe quindi la via prediletta anche secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 24990 del 2020, che afferma quale principio di diritto come la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità sia pacificamente applicabile ad ogni ipotesi delittuosa perpetrata per un fine lucrativo, comprese quelle previste dal T.U. n. 309/1990 e, dunque, anche compatibile con la fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5.

Avv. Emanuele Nagni del Foro di Roma


Altri in DIRITTO