Decreto “Ristori”: le novità nel Processo Penale.

di Irma Conti

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l Decreto Legge cd. “Ristori” (D.L. n. 137 del 28.10.2020), oltre a prevedere diverse misure economiche per gli imprenditori costretti a ridurre le proprie attività a causa della nuova ondata di contagi da Covid-19, contiene importantissime disposizioni in materia di giustizia e, in particolare, in ambito penale

Con il progressivo aumento dei contagi e il susseguirsi di misure sempre più restrittive, nel D.L. n.137/20 sono stati inserite all’art. 23 disposizioni tese a consentire lo svolgimento dell’attività istruttoria e processuale anche durante l’attuale fase emergenziale, attraverso strumenti telematici.

Passando in rassegna le principali novità dettate dal Decreto, il secondo comma dell’art. 23 prevede la possibilità per il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria di svolgere attività di indagine da remoto nei seguenti casi: 

  • P.M. e P.G. possono compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. Nel caso in cui si tratti di un atto che richieda la presenza del difensore, lo svolgimento da remoto sarà possibile salvo opposizione di quest’ultimo. 

L’articolo disciplina anche le modalità concrete con le quali sarà possibile procedere a tali attività da remoto, prevedendo che la persona che dovrà essere escussa dovrà recarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. In tale sede la persona potrà compiere l’atto prescritto in presenza di un ufficiale o agente di PG, previa sua identificazione.

Il difensore potrà partecipare tramite collegamento dal proprio studio o in presenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato un canale di comunicazione “riservato” con il proprio assistito.

Si tratta, ovviamente, di atti di estrema delicatezza in cui dovrà essere garantita non solo la massima riserbatezza, esplicitamente menzionata dalla norma, ma anche la piena garanzia dei diritti della persona sottoposta ad esame, i quali non potranno essere in nessun modo “compressi” in virtù della digitalizzazione dell’atto.

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, anche in assenza del consenso dell’interessato.

  • Passando alla fase processuale, il successivo comma terzo dell’art. 23 conferma la possibilità di celebrare a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, le udienze per le quali sarebbe generalmente previsto l’accesso del pubblico.
  • Il comma 4 disciplina la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate che, ove possibile, come per lo svolgimento di atti di indagine, parteciperanno da remoto, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’articolo 221, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  • Il comma quinto introduce, senza dubbio, le deroghe dall’impatto più rilevante in quanto attengono la fase dibattimentale.

Tale norma prevede la possibilità per il Tribunale di disporre che le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice siano tenute mediante collegamenti da remoto

Ciò posto, il legislatore ha inteso sin da subito limitare i confini dell’attività processuale effettuabile con tale modalità, escludendo le udienze nelle quali è previsto l’esame di testimoni, parti, consulenti o periti, nonché discussioni di cui agli articoli 441 e 523 c.p.p. e, “salvo esplicito consenso delle parti, udienze preliminari o dibattimentali”. 

Così come per le indagini, anche per la fase dibattimentale sono state inserite disposizioni di taglio pratico per garantire il diritto al contraddittorio e ad un’effettiva partecipazione anche da remoto.

In particolare, è prevista, prima dell’inizio dell’udienza, una fase preliminare in occasione della quale, appena instaurato il collegamento, il Giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento e che sia accertata l’assenza di soggetti estranei al procedimento. 

La norma prevede, inoltre, che

"i difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore"

In caso di custodia dell'arrestato o del fermato, la partecipazione è possibile da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.

In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. 

È altresì previsto, in deroga alla normativa vigente, che il Giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario e, per quanto riguarda le decisioni collegiali, che le stesse possano essere adottate dai Magistrati tramite collegamenti da remoto.

Si tratta, pertanto, di disposizioni potenzialmente di grande impatto per la quotidianità processuale, le quali dovranno comportare, per essere realmente efficaci, uno sforzo strutturale da parte del Ministero volto a rendere realmente attrezzate le aule e il personale.

Per recepire, tempestivamente, le disposizioni dettate dal Decreto occorre incrementare i dispositivi informatici e una connessione stabile ed adeguata. 

Un intervento che, auspicabilmente, si estenderà nell’imminente futuro anche alla consultazione del fascicolo da remoto, una problematica che, allo stato, non è stata affrontata dal legislatore, il quale si è limitato, nel successivo articolo 24, a prevedere la possibilità di depositi telematici di atti successivi alla conclusione delle indagini. 

È di tutta evidenza che in linea con la ratio delle norme di ridurre gli accessi negli Uffici Giudiziari, tale obiettivo deve essere realizzato anche attraverso la digitalizzazione del fascicolo penale il quale deve essere consultabile da remoto. Possibilità, quest’ultima, assolutamente attuabile e che potrebbe costituire un punto di partenza non più rimandabile verso una digitalizzazione del processo penale.

Avv. Irma Conti - Foro di Roma


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