DECRETO ALITALIA: COSTITUZIONE DELLA NUOVA COMPAGNIA ITA E APPLICAZIONE ART. 2112C.C.

di Marco Pizzutelli

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L'art. 7, D.L. 121/2021 (c.d. decreto infrastrutture) sta suscitando accese polemiche (si è parlato di “decreto della vergogna”) poiché potrebbe sostanzialmente consentire alla neonata compagnia aerea Ita di acquisire parti di rami aziendali di Alitalia sottraendosi all'applicazione dell'art. 2112 c.c., che statuisce che in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario ed i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano.

Occorre sinteticamente ricostruire la vicenda dei rapporti tra Alitalia e Ita.

Nel 2017 lo Stato italiano concedeva ad Alitalia prestiti per un totale di 900 milioni di euro, necessari alla prosecuzione dell’attività di impresa fino al buon esito della procedura di vendita, tuttavia non andata a buon fine nei termini previsti. La Commissione Europea ha aperto un procedimento, ancora pendente, avanzando dubbi sulla compatibilità di tali prestiti con la disciplina limitativa degli aiuti di Stato.

Uno degli obiettivi principali nella costituzione della nuova compagnia Ita consisteva pertanto nel garantire la “discontinuità economica” con Alitalia, per evitare che su Ita ricadessero gli obblighi di immediata restituzione degli aiuti di Stato che venissero sanciti a carico di Alitalia

Con decisione del 10/9/2021 la Commissione ha statuito che vi è in effetti discontinuità economica tra Alitalia ed Ita, poiché, tra l'altro: Ita gestisce e gestirà meno della metà della flotta di Alitalia ed ha rilevato e rileverà solo porzioni limitate della attività di assistenza a terra e manutenzione di Alitalia; Ita si è aggiudicata il brand Alitalia all'esito di gara aperta; gli obblighi di servizio pubblico (OSP) in capo ad Alitalia vengono aggiudicati con gare aperte; Ita acquisisce ed acquisirà le attività di Alitalia a prezzo di mercato, direttamente o mediante gara; Ita assumerà un numero notevolmente ridotto di personale proveniente dal mercato, Alitalia compresa, ma con un nuovo contratto di lavoro conforme alle condizioni del mercato.

L’intero impianto normativo che disciplina il passaggio da Alitalia ad una nuova compagnia aerea era imperniato sull’acquisizione del parere positivo della Commissione, che ai sensi dell’art. 11 quater co. 2 del D.L. 73/2021 costituiva non solo presupposto per l’avvio del trasferimento dei compendi di beni aziendali alla nuova società e della sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma anche atto conformativo del piano industriale riguardante il trasferimento stesso.

È in questo contesto che deve essere letto l’art. 7 del D.L. 121/2021, il quale tra l'altro impone proprio l’adeguamento della procedura di amministrazione straordinaria al parere reso dalla Commissione, attribuendo ai commissari straordinari la possibilità di adottare distinti programmi per ciascun compendio di beni, nell’ambito del programma di cessione dei beni aziendali previsto dall’art. 27 D. Lgs. 270/1999. In particolare l’art. 7 lett. a) stabilisce che le modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria

“possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea”.

In sostanza il D.L. 121/2021 ha attribuito ai commissari straordinari di Alitalia la facoltà di cedere con trattativa privata direttamente ad Ita anche singoli beni o parti di rami d’azienda, perimetrando a loro discrezione i compendi aziendali da cedere, fino ad arrivare al singolo bene, con la conseguenza della possibile esclusione dell'applicazione dell’art. 2112 c.c. Il 5° comma di tale disposizione chiarisce che è da qualificarsi come

“trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, nonché il  “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

La giurisprudenza ritiene dirimente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. ai casi molto frequenti di trasferimenti parziali, l'autonomia funzionale del ramo aziendale ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente (per tutte Cass.  28593/2018).

Nella sostanza, pertanto, in forza dell’art. 7 lett. a), D.L. 121/2021, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. sarà sostanzialmente rimessa – quanto meno in prima battuta - ai commissari straordinari di Alitalia, a cui spetta il compito di individuare i compendi aziendali oggetto di cessione nei limiti della decisione della Commissione.

La possibilità di alienare anche singoli beni potrebbe consentire ai commissari straordinari sia una selezione genuinamente funzionale dei beni utili all’attività di Ita, sia, almeno in astratto, un artificioso frazionamento del compendio aziendale strumentale ad eludere la garanzia dell’art. 2112 c.c.

Nondimeno, l'art. 2112 c.c. non viene derogato da alcuna normativa (del resto una simile deroga solleverebbe forti dubbi di incostituzionalità), sicché le garanzie in favore dei lavoratori saranno comunque applicabili laddove si dimostri che mediante più atti sia stato sostanzialmente trasferito ad Ita un ramo aziendale dotato di sufficiente autonomia funzionale.

 


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