Danno da demansionamento: valgono anche le presunzioni

di Luciana Di Risio

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La Cassazione ha precisato che ogni pregiudizio può essere dimostrato in Tribunale con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento.

Nell’ordinamento italiano vige il divieto di variazione peggiorativa delle mansioni ai sensi dell’art. 2103.  Per tale ragione, non è possibile affidare a un lavoratore mansioni inferiori a quelle precedentemente svolte.

Il livello professionale acquisito da ciascun dipendente deve essere tutelato e le eventuali nuove mansioni devono aderire alla competenza professionale specifica di ognuno in modo da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle diverse capacità.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza dell’8 marzo 2024 n. 6257/2024, è intervenuta riguardo il danno subito a causa del demansionamento.

Per i Giudici, la prova del danno può essere dedotta utilizzando tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento. In particolare, possono essere valutati come elementi presuntivi "la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da comparare a quelle di natura impiegatizia precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone".

Sono, pertanto, caratteristiche valutabili per l’accertamento di un danno professionale sia per quanto riguarda un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia per un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale. 

Il principio di legittimità da applicare, in estrema sintesi, è quello secondo cui “se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c”.

Nell’Ordinanza, poi, la Cassazione è intervenuta anche sul tema dell’onore della prova confermando l’orientamento stabilito dalla recente Sentenza n. 48 del 2024

E’, infatti, sul datore di lavoro "che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".


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