DANNO DA CANCELLAZIONE IMMOTIVATA DI PROFILO SOCIAL: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA CONDANNA FACEBOOK IRELAND

di Massimo Borgobello

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Facebook Ireland è stata condannata al risarcimento del danno per aver cancellato senza motivo il profilo personale e le due pagine ad esso collegate di un professionista bolognese. 

Nella motivazione, si legge, in particolare, che:

 

Facebook non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero» (Trib. Bologna, ord. 10.3.2021, cit. in Il Sole 24Ore, 17 marzo 2021).

Facebook Ireland, quindi, è stata condannata al risarcimento della somma di euro 10.000,00 per la cancellazione del profilo e di euro 2.000,00 per ciascuna pagina.

Il Tribunale di Bologna ha verificato due presupposti: la cancellazione senza valida ragione del profilo e delle pagine e la distruzione dei dati in tempi ritenuti troppo brevi.

La conservazione dei dati, peraltro, non è stata considerata onere eccessivo per il social network che, quindi, avrebbe dovuto evitare di cancellarli.

Per la quantificazione del risarcimento del danno, invece, il Tribunale di Bologna ha correttamente utilizzato come parametri il “tempo di vita” del profilo (più di dieci anni) ed il numero di contatti.

Detto altrimenti, un profilo attivo da molto e con numerose “amicizie” vale molto di più di uno recente e con pochi contatti.

Per le pagine vale un principio diverso, potendo i contatti essere reperiti tramite “sponsorizzazioni”.

Si può dire, quindi, che il risarcimento è stato concesso a titolo di responsabilità contrattuale che ha determinato un danno esistenziale da lesione di ambito relazionale del titolare del profilo cancellato indebitamente.

Per il Tribunale di Bologna, quindi, la sfera di vita virtuale di un individuo è, oggi, una estrinsecazione importante della vita sociale della persona e la lesione di questa sfera cagiona un danno qualificato come esistenziale.

Lo spazio virtuale in cui si costruiscono relazioni e si “vive” quotidianamente, quindi, gode di tutele di natura civile sotto il profilo contrattuale con il social network.

Questo danno può essere quantificato in via equitativa secondo parametri non tabellari ma “ragionevoli”, come è avvenuto nel decisum de quo: parametri che, allo stato dell’arte, appaiono più che ragionevoli.

Il provvedimento è destinato ad entrare nel novero dei precedenti rilevanti in tema di diritto civile legato alla sfera virtuale in generale e dei social media in particolare.

Il contenzioso in materia di lesione dei diritti derivanti dall’utilizzo lecito del social network, infatti, potrà assumere, in futuro, rilevo quantitativo e qualitativo sempre maggiore, atteso l’utilizzo massivo di questi strumenti determinato anche dall’epoca di pandemia da Covid-19.

Se è certamente vero che tra le nuove fasce di mercato per l’Avvocatura il diritto delle nuove tecnologie riveste un ruolo centrale, non va sottovalutato il “vecchio” diritto legato a situazioni ordinarie negli spazi virtuali, come è accaduto nel caso del professionista bolognese che ha dato origine al provvedimento in commento.

Avv. Massimo Borgobello – Foro di Udine


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