"CRISI CONIUGALE" ED ACCORDI CON TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

di Paola Panini

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Il tema è quello dei trasferimenti immobiliari in seno agli accordi separativi e divorzili – e, in specie, quello inerente alla possibilità di attribuire agli accordi della “crisi coniugale” aventi a oggetto trasferimenti immobiliari, valore sostanziale di preliminare ovvero di atto traslativo definitivo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021  si sono espresse in senso favorevole all'effetto di atto traslativo definitivo.

Trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio 

E' un'auspicato orientamento che ci riporta a quanto sino a circa un decennio fa, era de plano il poter ipotizzare la composizione degli assetti (separativi e divorzili) dei rapporti fra le parti (e la prole) approcciandoli secondo il criterio della “contestualità”.

Il che consentiva  il pervenire ad accordi che, nella complessiva ottica della (veloce e definitiva) sistemazione dei rapporti e interessi pendenti, consentissero di raggiungere equilibrio tra le prestazioni ed obbligazioni reciproche (e riguardo la prole), attribuendo – laddove voluto dalle parti – efficacia vincolante immediata e diretta sia ai patti riguardo affidamento e mantenimento, sia a quelli divisionali in genere (i.e. quelli ad esempio attinenti arredi, corredi, autovetture, risparmi o debiti), quanto a quelli aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali (tra i coniugi o a favore della prole) – evidentemente rappresentando la regolamentazione del bene “casa”, il più delle volte il mezzo attraverso il quale potersi giungere ad accordo -.

E’ tuttavia accaduto che, in particolare nell’ultimo decennio (e con la sola eccezione delle prassi in uso presso taluni Tribunali “virtuosi” – tra le quali volentieri cito l’esperienza di Auxilium presso il Tribunale di Bologna -), che  la quasi totalità dei Tribunali italiani, ritenessero la “inammissibilità/irricevibilità” di accordi aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari SE NON qualificati come impegni preliminari. Il che sta a dire: da adempiersi e perfezionarsi poi, quanto agli effetti traslativi definitivi, avanti a notaio. Il che sta ancora e più a dire, esponendo (le parti a costi ulteriori e) almeno una parte al rischio dell’eventuale inadempimento e, per quel caso, del dover introdurre giudizio ex art. 2932 c.c.

Da queste premesse muove la vicenda che ha dato origine – con ordinanza interlocutoria del 10.02.2020 – alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Nel caso di specie, accadeva che le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale di pronunciare  la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, nonchè  di “recepire” il loro complessivo accordo che, quale “patto accessorio”, prevedeva anche il trasferimento (immediato e diretto) della quota di comproprietà del marito sulla casa coniugale, quanto all’usufrutto alla moglie e quanto alla nuda proprietà ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Ad allegazione di ricorso i coniugi producevano, oltre alla dichiarazione del “trasferente” in ordine alla conformità allo stato di fatto dell'immobile dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, una perizia tecnica giurata, con allegati l'attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale del bene da trasferirsi.

E, in corpo di ricorso, i coniugi si impegnavano ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonchè le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità, e a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonchè la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio – i.e.: ben oltre la documentazione e le dichiarazioni prescritte dall’art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/85 -.

Nel procedimento intervenivano ad adiuvandum i figli della coppia, esprimendo il loro pieno consenso agli accordi in ordine al loro mantenimento, in essi compresi i trasferimenti immobiliari operati dal genitore.

Il Tribunale di Pesaro, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante i richiesti e avuti chiarimenti rispetto la loro “volontà a immediatamente trasferire” malgrado la diversa prassi, rigettava la loro richiesta traslativa sul presupposto che “i trasferimenti previsti nelle condizioni sono da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto”. E nello stesso senso si pronunciava la Corte di Appello di Ancona, adita in sede di gravame.

Le Sezioni Unite della Cassazione in fin interessate della questione, ripercorse le prevalenti (contrastanti) opinioni di dottrina e giurisprudenza in argomento, analizzate la natura e scopi dei patti traslativi e le differenze fra i giudizi ed i relativi provvedimenti conclusivi, valorizzato – come altrimenti non avrebbe potuto essere (in un ordinamento che sta viepiù allontanandosi dall’attribuir natura pubblicistica alle relazioni matrimoniali e famigliari in genere) – il principio dell’autonomia privata, ha accolto il ricorso, affermando  i seguenti principi di diritto:

Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, o di altri diritti reali, o operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, per assicurarne il mantenimento; tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico secondo l’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, l. n. 898 del 1970, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1- bis, l. n. 52 del 1985 e non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Il che sta a dire: laddove sussistono i presupposti e condizioni di cui alla l. n. 52/85 e la volontà delle parti in tal senso, nulla in diritto osta a che gli accordi della “crisi coniugale” possano produrre effetti traslativi immediati.

Salvo qualche eccezione (critica), la pronuncia è stata accolta con plauso e favore dall’Avvocatura che, sono certa, nei mesi a venire saprà farsi parte diligente nell’accogliere l’invito della Suprema Corte – e di cui a parte motiva di sentenza – ad addivenire e predisporre Protocolli di intesa coi Tribunali affinché sia assicurata l’attuazione pratica dei principi di diritto affermati.



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